Per la Spa pubblica contratti a termine «trasformabili»

Fonte: Il Sole 24 Ore

La Corte di Cassazione (sentenza n. 23702/2013) apre alla possibilità di trasformare a tempo indeterminato i contratti a termine stipulati da soggetti societari a capitale pubblico (nel caso di specie, si trattava di una azienda farmaceutica comunale costituita in Spa).
Secondo la regola generale, se la pubblica amministrazione stipula un contratto di lavoro flessibile illegittimo, non vi è reintegrazione ma esclusivamente il risarcimento del danno (Dlgs 165/2001).
Questo danno è stato variamente determinato dai Tribunali, con riferimento ad esempio alle 15 mensilità previste dall’articolo 18 legge n. 300/1970, ovvero al massimo di 6 mensilità stabilito per la tutela obbligatoria in caso di licenziamento illegittimo , ovvero ancora a un danno commisurato al tempo medio necessario per trovare un altro impiego stabile, tenuto conto della zona geografica, dell’età anagrafica, del sesso e del titolo di studio del dipendente.

In altri casi, l’amministrazione è stata condannata a rifondere al lavoratore le differenze retributive tra quanto percepito dal dipendente e quanto gli sarebbe invece spettato se fosse stato assunto a tempo indeterminato, e quindi sostanzialmente gli scatti di anzianità e il trattamento retributivo non erogato negli intervalli di tempo non lavorati.
Infine, un ultimo orientamento ha individuato il metodo di quantificazione del danno nell’indennità prevista dalla legge 183/2010, cioè da 2,5 a 12 mensilità.
Di recente, alcune sentenze di merito hanno però riconosciuto la trasformazione del contratto a termine illegittimo anche nel lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, facendo riferimento alla normativa comunitaria ovvero a quelle ipotesi nelle quali è prevista la possibilità di assumere anche senza l’osservanza delle regole del concorso pubblico.
La sentenza in commento si colloca nell’ambito di tale orientamento.
Infatti, la Suprema Corte afferma che quando l’Ente organizza il servizio pubblico secondo un modello privatistico, deve applicare la normativa propria di tale modello e in particolare non può eludere le garanzie legislative contro l’assoggettamento illimitato dei lavoratori a situazioni di precarietà.
Ciò infatti, afferma la Corte, contrasterebbe con la tutela della libertà e dignità dei lavoratori di cui all’articolo 36 della Costituzione e si porrebbe in contrasto con la stessa disciplina comunitaria.
Pertanto, lo scopo perseguito dall’Ente di fornire un servizio pubblico non è di per sé sufficiente a escludere la conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato se l’attività viene esercitata con regole privatistiche, in particolare per quanto attiene alla disciplina dei rapporti di lavoro (Cassazione Ss.Uu. 15661/2006 e Corte Costuzionale 227/2013).

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