Per i revisori locali visto di conformità ad alto rischio

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il comma 574 della legge di stabilità 2014 impone, per i contribuenti intenzionati ad utilizzare la compensazione fiscale (orizzontale) dei crediti Irpef, Ires, Irap eccetera, oltre a quelli concernenti ritenute alla fonte, l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità quando i crediti eccedano i 15mila euro annui.

Gli enti locali non sono contribuenti Ires (articolo 74, comma 1, Dpr 917/86), tuttavia pagano l’Irap e soggiacciono a tutti gli obblighi dei sostituti d’imposta. Cosicché la restrizione introdotta dal comma 574 interessa anche queste Pubbliche amministrazioni.

Riguardo all’Irap, la compensazione orizzontale per le Pa è limitata al credito che emerge dalle attività commerciali, in virtù dell’opzione esercitata ex articolo 10-bis, comma 2, del Dlgs 446/97. Quanto al sostituto d’imposta, il credito utilizzabile è quello che emerge dal modello 770, dovuto a un eccesso di ritenute versate rispetto a quelle effettuate.

Per i Comuni che si apprestano alla compensazione si ripropone un’incertezza che deriva dalla possibile alternativa al visto di conformità (consentita sempre dal comma 574) mediante sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (articolo 1, comma 5, del Dpr 322/98 relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile (articolo 2409-bis) del Codice civile. L’organo di controllo, con la firma, attesta l’esecuzione dei controlli documentali e contabili previsti dall’articolo 2, comma 2, del Dm 164/1999. Queste verifiche sono molto più complesse negli enti locali, stante lo scollamento tra contabilità pubblica e adempimenti fiscali.

Il problema dell’alternatività tra visto (professionisti esterni alla Pa) e sottoscrizione dell’organo di controllo interno dei Comuni già esiste per la compensazione dell’Iva (articolo 10, Dl 78/2009). L’agenzia delle Entrate ha però dato il via libera con la risoluzione 90/E/2010, affermando l’identità di ruolo tra revisori di società e revisori previsti dal Tuel. Che all’organo di revisione sia attribuibile l’onere di svolgere gli adempimenti fissati dal Dm 164/99 (effettuati, si badi, per conto dell’amministrazione finanziaria) resta tuttavia un’interpretazione poco sostenibile, anche soltanto limitandosi alla facoltatività.

Innanzitutto si tratta di una deroga assolutamente puntuale: il riferimento è al controllo contabile previsto dall’articolo 2409-bis del Codice civile, cioè alla revisione stabilita per le società. Inoltre l’articolo 1, comma 5, del Dpr 322/98 contempla, tra i contribuenti destinatari, i soggetti passivi Ires, platea a cui gli enti locali non appartengono. Appare quindi arduo avvalorare una tesi che poggia soltanto sull’assimilazione della carica di revisore nell’ente locale ex Tuel a quella civilistica.

Vero è che nell’articolo 239 del Tuel è stabilito che l’organo di revisione dell’ente locale vigila sulle regolarità degli adempimenti fiscali (comma 1, lettera c), ma un’altra norma contenuta nell’ordinamento degli enti locali confligge con la soluzione adottata dall’Agenzia. Occorre infatti tener conto della posizione dei revisori. Nel Tuel è scritto che questi non possono assumere incarichi o consulenze presso lo stesso ente locale (articolo 236, comma 3). Solo lo statuto può ampliare le funzioni dell’organo di revisione rispetto a quanto stabilito dall’articolo 239 (comma 6), ovviamente nel rispetto della legge.

L’espletamento gratuito non aggira il divieto posto dal Tuel: sempre di assunzione di incarico si tratterebbe. Anzi, la certificazione delle verifiche senza onorario potrebbe addirittura aggravare la posizione professionale del revisore se fosse contestata l’inesistenza del credito utilizzato. Il rischio sarebbe quello di perdere lo scudo protettivo dell’assicurazione per responsabilità civile professionale.

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