Per gli Ermellini lo spostamento del dirigente sindacale non necessità del nulla osta della sigla sindacale – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti 

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’illegittimità del Comune del disposto trasferimento di un dirigente sindacale in mancanza del preventivo nulla osta della sigla sindacale di appartenenza. La sigla sindacale aveva lamentato, innanzi al giudice del lavoro, il comportamento antisindacale dell’Amministrazione che aveva spostato il proprio dirigente sindacale in un’unità operativa del tutto diversa e geograficamente distante dalla precedente, dove era stato eletto e dove aveva svolto la propria attività di assistenza e proselitismo sindacale. In particolare, tale provvedimento era stato adottato in violazione sia dell’art. 22 Stat. Lav., applicabile anche al pubblico impiego, sia dell’art. 18 CCNQ del 7 agosto 1998, secondo cui “il trasferimento in un’unità produttiva ubicata in sede diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 10 del medesimo accordo quadro, può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente“. La Corte di Cassazione con la Sentenza 12/07/2016 n.14196, con puntuale ricostruzione della normativa legislativa e contrattuale vigente, esclude che nella citata fattispecie vi possa essere stata una condotta antisindacale da parte del Comune, negando la necessità del citato preventivo nulla osta alla Sigla sindacale.

IL FATTO
Il ricorso al giudice del lavoro da parte del Sindacato era teso ad accertare il comportamento antisindacale del Comune, per aver disposto il trasferimento di un proprio dirigente sindacale da un’unità operativa del tutto diversa e geograficamente distante dalla precedente.

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