Parità di genere: la normativa antidiscriminatoria nella PA

di FRANCESCO MARIA NURRA

La parità di genere tra donne e uomini, la dimensione di cui ci si occupa nel presente scritto, è uno dei diritti fondamentali e dei principi comuni dell’Unione Europea, condizione imprescindibile per raggiungere gli obiettivi fissati di crescita, occupazione e coesione sociale (art. 2 e art. 3 Trattato).

Nella Pubblica Amministrazione italiana, vengono individuate quattro principali dimensioni che compongono, l’ambito di intervento delle pari opportunità.
La prima è quella di genere. È la dimensione “primogenita”, la più consolidata e ormai generalmente acquisita. È correlata alla sempre più ampia partecipazione delle donne al mondo del lavoro che, come vedremo in seguito, vede il genere femminile ormai maggioranza stabile nel rapporto di lavoro alle dipendenze della nostra pubblica amministrazione. Sul tema della parità uomo-donna abbiamo circa mezzo secolo di elaborazione normativa e analisi giurisprudenziale, nazionale e sopratutto europea che hanno rinforzato in maniera sostanziale il quadro normativo di riferimento.

La seconda è quella della disabilità. È la dimensione connessa con le diverse forme di svolgimento delle attività lavorative per i soggetti che presentano disabilità fisica e psichica. Anch’essa è ormai acquisita al patrimonio normativo del mondo del lavoro pubblico e privato, pur con molte difficoltà attuative.
Etnia e nazionalità appartengono alla terza dimensione. È l’aspetto che mette in relazione la crescente integrazione tra popoli di diversa etnia e nazionalità come conseguenza delle migrazioni e interazioni che coinvolgono i diversi contesti lavorativi. Soprattutto in ambito europeo, sulla base del principio di libero stabilimento previsto dall’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ex 43 TCR) e in base all’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001 si tende a superare anche il legame con la cittadinanza per l’accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che non implicano l’esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale.

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