Parere ARAN sul finanziamento dei compensi per specifiche responsabilità

Con parere dell’11 febbraio 2014 n. RAL_1679_Orientamenti Applicativi l’ARAN risponde alla seguente domanda posta da un comune:

E’ possibile finanziare l’indennità di specifiche responsabilità, di cui all’art.17, comma 2, lett.f), del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 36 CCNL 22.1.2004 e dall’art. 7 CCNL 9.5.2006), con le risorse derivanti dall’applicazione dell’art.15, comma 5, del medesimo CCNL dell’1.4.1999?

L’art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL dell’1.4.1999, come integrato dall’art.36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 e dall’art.7 del CCNL del 9.5.2006, in materia di indennità di specifiche responsabilità, come noto, rimette alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa di ciascun ente la definizione dei criteri per la individuazione degli incarichi di responsabilità legittimanti l’erogazione dell’indennità e per la quantificazione dell’ammontare della stessa.

Fatta questa indispensabile premessa, relativamente alla specifica problematica esposta, non può non evidenziarsi che l’attribuzione della suddetta indennità, proprio perché oggetto di contrattazione integrativa è sempre subordinata alla necessaria e preventiva disponibilità di risorse tra quelle di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 e dell’art. 31 del CCNL del 22.1.2004; a tal fine possono essere utilizzate sia risorse stabili che variabili, ai sensi del citato art.31, commi 2 e 3, del CCNL del 22.1.2004.

La disciplina contenuta nell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 rappresenta, come è noto, uno strumento di possibile incremento delle risorse decentrate variabili, ai sensi dell’art.31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004.

In proposito, si deve ricordare che, come già evidenziato con l’orientamento applicativo RAL076, la procedura per la corretta applicazione del suddetto art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per gli effetti non connessi all’incremento della dotazione organica, ai fini del possibile incremento delle risorse decentrate variabili richiede una serie di numerosi, complessi e rigorosi adempimenti.

In tale ambito, assume un carattere di assoluto rilevo e necessità la predisposizione di specifici progetti di miglioramento dei servizi, con l’indicazione degli obiettivi da conseguire, degli standard di risultato, dei tempi di realizzazione, dei sistemi di verifica a consuntivo (si dovrebbe trattare di obiettivi indicati anche nel PEG o in altro analogo documento di programmazione della gestione o comunque individuati nell’ambito di questi).

Non si tratta quindi della definizione di semplici progetti finalizzati che, come tali, possono ritenersi sufficienti a giustificare un incremento delle risorse decentrate variabili, ma di progetti specifici e di più incisiva portata, finalizzati ad un innalzamento – oggettivo e documentato – della qualità o quantità dei servizi prestati dall’ente, che deve tradursi in un beneficio per l’utenza esterna o interna.

I risultati promessi, come specificati nel progetto, devono essere verificabili attraverso standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall’utenza.

Per poter dire – a consuntivo – che c’è stato, oggettivamente, un innalzamento quali-quantitativo del servizio, è necessario, quindi, poter disporre di adeguati sistemi di verifica e controllo. A tal fine, occorre definire, sempre in via preventiva, uno standard di miglioramento, che rappresenti il termine di paragone che consente di apprezzare la bontà di un risultato.

Occorre, anche evidenziare, che la preventiva predisposizione del progetto assume importanza anche sotto un altro profilo.

Infatti, poiché i progetti individuano i servizi che l’ente pensa di poter migliorare (non si può pensare a generici miglioramenti dei servizi o delle attività complessive dell’ente con il coinvolgimento di tutto il personale) attraverso la leva incentivante delle “maggiori risorse decentrate”, nonché i percorsi e le misure organizzative attraverso le quali intervenire, essi delimitano anche i lavoratori destinatari dei possibili incentivi economici. Infatti, la clausola contrattuale non ha inteso predisporre uno strumento, con portata generica e generale, di incremento delle risorse destinate agli incentivi di produttività di tutto il personale comunque in servizio.

Inoltre, gli stessi, sulla base delle proprie caratteristiche, svolgono anche la funzione di misura per la quantificazione del possibile incremento delle risorse decentrate variabili.

In considerazione degli aspetti sopra considerati, la mancanza a monte di tali progetti o programmi, ad avviso della scrivente Agenzia, impedisce, l’incremento delle risorse pure consentito dal citato art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, per il difetto di un presupposto assolutamente indispensabile della disciplina contrattuale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, non sembra praticabile una scelta di incrementare le risorse variabili, ai sensi del richiamato art.15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, giustificata unicamente con la eventuale erogazione dell’indennità di responsabilità dell’art.17, comma 2, lett.f) del medesimo CCNL dell’1.4.1999.

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