P.a., la pensione non può attendere

Fonte: Italia Oggi

Stop al rinvio della pensione per restare in servizio fino a 70 anni. Gli impiegati pubblici che hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione entro l’anno 2011 infatti «devono» essere licenziati dalla p.a. Lo afferma la Funzione pubblica nella nota prot. n. 41876/2013, spiegando che il dl n. 101/2013 ha restituito validità alla circolare n. 2/2012 annullata dal Tar Lazio. I lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione pertanto devono mettersi a riposo, non avendo più la facoltà di chiedere la permanenza in servizio fino al limite ordinamentale.

La questione è scaturita dalla riforma delle pensioni Fornero del 2011. Con riferimento al settore del pubblico impiego il dl n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011: la riforma Fornero) ha previsto una deroga stabilendo che continua a valere la vecchia disciplina per quei dipendenti che maturino i requisiti di pensione entro il 31 dicembre 2011. La deroga è stata spiegata dalla Funzione pubblica nella circolare n. 2/2012 condivisa con i ministeri del lavoro, dell’economia e della p.a., nonché con l’Inps (si veda ItaliaOggi del 9 e 10 marzo 2012). Da quella deroga la circolare ne aveva tratto l’obbligo a carico delle p.a. di collocare a riposo, a partire dall’anno 2012, al compimento di 65 anni (limite ordinamentale), i dipendenti in possesso nell’anno 2011 della massima anzianità contributiva (40 anni) o della quota 96 o comunque dei requisiti per una pensione, in tal modo abrogando implicitamente anche la facoltà della permanenza in servizio fino a 70 anni.

Successivamente, però, la circolare è stata annullata dal Tar del Lazio che con la sentenza n. 2446/2013 ha riabilitato la possibilità per i dipendenti pubblici di rimanere in servizio fino a 70 anni (si veda ItaliaOggi del 25 giugno 2013). A mettere la parola fine, però, ci ha pensato il dl n. 101/2013 (si veda ItaliaOggi del 4 settembre scorso). Come conferma adesso la Funzione pubblica nella nota in risposta al quesito della regione Veneto, il decreto dà l’interpretazione autentica alla deroga della riforma Fornero con la duplice conseguenza di riabilitare, da un lato, le indicazioni della Funzione pubblica fornite nella circolare n. 2/2012 e si far decadere, dall’altro, il dispositivo della sentenza Tar del Lazio. Il dl n. 101/2013 precisa, in particolare, che la deroga della riforma Fornero va interpretata nel senso che «per i lavoratori dipendenti delle pa il limite ordinamentale (…) costituisce limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata al raggiungimento del quale l’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione».

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