P.a., ecco i costi da tagliare

Fonte: Italia Oggi

Dentro le spese per missioni, le manutenzioni ordinarie degli immobili istituzionali, le consulenze legali, le spese per il servizio mensa e i costi sostenuti per mantenere in piedi il parco macchine. Fuori le spese per indennità e i compensi agli organi di amministrazione e controllo, le manutenzioni ordinarie sugli immobili messi a reddito e le manutenzioni straordinarie, le spese per la tutela legale dell’ente e quelle per i buoni pasto. A fare chiarezza sulle voci che rientreranno nella categoria dei consumi intermedi su cui si abbatterà la scure della spending review è la circolare n. 31/2012 firmata ieri dal ragioniere generale dello stato Mario Canzio. La nota, indirizzata alle amministrazioni centrali dello stato (palazzo Chigi e ministeri) e per conoscenza alla Corte dei conti, circoscrive il parametro di spesa preso in considerazione dal dl 95. I consumi intermedi, secondo quanto già chiarito dal Mef in una circolare del 2009 (n. 5), «rappresentano il valore dei beni e servizi consumati quali input di un processo di produzione, escluso il capitale fisso, il cui consumo è registrato come ammortamento». Che per i non esperti di economia significa che saranno considerati consumi intermedi «tutti i beni e servizi consumati o ulteriormente trasformati nel processo produttivo» della p.a. Se questa è la regola generale, le declinazioni particolari sono quelle viste sopra. Andranno quindi escluse dal paniere le spese per indennità, i compensi degli organi di amministrazione e controllo, gli oneri tributari, le manutenzioni straordinarie e pure quelle ordinarie se riguardano immobili messi a reddito da cui l’ente proprietario acquisisce una rendita. Fuori anche le spese per la tutela legale dell’amministrazione e i costi sostenuti per i buoni pasto, mentre vanno incluse le spese per il servizio mensa. Rientrano nella base di calcolo (che terrà conto dei dati 2010) anche quelle spese, per esempio per l’esercizio di autovetture, che siano già oggetto di precise riduzioni. Infine, si precisa che gli enti costituiti dopo il 2010 dovranno prendere in considerazione i dati contabili risultanti dal primo bilancio approvato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *