P.a., certificati in soffitta dal 2012

Fonte: Italia Oggi

Dal 1° gennaio 2012 niente più certificati alla p.a. Gli uffici pubblici dal prossimo anno avranno solo due possibilità: acquisire d’ufficio dati e informazioni sui cittadini o accettare le autocertificazioni. Ma non potranno più richiedere certificati. E chi continuerà a farlo rischierà grosso perché si tratterà di un’ipotesi di violazione dei doveri d’ufficio.

Sui documenti dovrà essere obbligatoriamente inserita la seguente avvertenza: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi». Una dicitura essenziale per la validità stessa del certificato, in assenza della quale, oltre alla nullità del documento, potranno scattare pesanti sanzioni per il dipendente pubblico responsabile.

Sulla «decertificazione» dei rapporti tra p.a. e privati il ministro della funzione pubblica Filippo Patroni Griffi si muove nel solco avviato dal suo predecessore Renato Brunetta. E con una direttiva (n. 14/2011), firmata il 22 dicembre scorso, richiama tutte le amministrazioni a un’applicazione immediata delle norme contenute nella legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) che in realtà non si inventano nulla di nuovo, ma semplicemente puntano ad attuare due principi esistenti nel nostro ordinamento da oltre 20 anni, ma mai attuati. Il primo si trova nell’art. 18 della legge sul procedimento amministrativo (n. 241/1990) secondo cui «i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi» sono «acquisiti d’ufficio» quando «sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni».

Il secondo nelll’art. 43 del dpr 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) che recita: «Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare». E prosegue: «In luogo di tali atti», le p.a. sono tenute «ad acquisire d’ufficio le relative informazioni, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato». Eppure gli uffici pubblici non li applicano mai, costringendo i cittadini a file interminabili e disagi.

I due principi per volere di Renato Brunetta sono stati inseriti dapprima nella bozza di decreto sviluppo che il governo Berlusconi avrebbe dovuto presentare a fine ottobre ma poi sono transitati nella legge di stabilità.

Ora Patroni Griffi stringe i tempi. E la direttiva è il chiaro segno della volontà del ministro di non trasformare questa opportunità di semplificazione nell’ennesima occasione mancata. A farne le spese, oltre ai cittadini, sarebbero soprattutto le imprese a cui le nuove norme portano in dote due ulteriori opportunità: l’acquisizione d’ufficio del Durc (il Documento unico di regolarità contributiva che attesta l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa Edile) e la trasmissione telematica dei certificati antimafia (che tanto ha fatto discutere al momento dell’annuncio da parte di Brunetta, si veda ItaliaOggi del 27/9/2011).

Per scongiurare il rischio di un nuovo flop le p.a. che emettono i certificati dovranno individuare un ufficio responsabile «per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto alle informazioni da parte delle amministrazioni». La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituirà violazione dei doveri d’ufficio e verrà presa in considerazione ai fini della valutazione delle performance individuali. Non solo. Le amministrazioni certificanti dovranno pubblicare sul proprio sito internet istituzionale le misure organizzative adottate per garantire una «efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati».

La correttezza delle autocertificazioni sarà verificata attraverso controlli a campione, mentre l’acquisizione dei dati da altre p.a. dovrà avvenire senza oneri «con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza».

A questo scopo le p.a. titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno predisporre, sulla base delle linee guida di DigitPa e sentito il Garante privacy, apposite convenzioni aperte a tutte le amministrazioni e soprattutto senza oneri a loro carico.

Francesco Cerisano 

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