P.a., al via i prepensionamenti

Fonte: Italia Oggi

Prepensionamenti, la Funzione pubblica apre la strada. Con la circolare 28 aprile n. 4, la titolare di Palazzo Vidoni fornisce alle amministrazioni pubbliche uno strumento operativo per attivare i pensionamenti anticipati come strumento principale della riduzione dei costi del personale e della riorganizzazione, in attesa della «staffetta generazionale» adombrata nei 44 punti nei quali si articola la proposta di riforma complessiva della pubblica amministrazione.

Il «prepensionamento» nella p.a., precisa il ministro Madia, non può essere utilizzato come strumento per eludere la disciplina generale riformata col dl 201/2011, convertito in legge 214/2011. È, invece, attualmente uno dei mezzi principali per riassorbire le eccedenze di personale derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche, oppure dalla redazione di piani di ristrutturazione dovuti ragioni funzionali o finanziarie, dai quali scaturisce la conseguenza di una riduzione della spesa di personale. La circolare, allo scopo di chiarire la fattispecie, stabilisce che per «prepensionamento» si intende la «risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del personale in soprannumero o eccedentario nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, individuato in esubero, per il quale è prevista l’ultrattività (fi no al 31 dicembre 2016)» del trattamento pensionistico antecedente alla riforma Fornero del 2011.

Esiste, dunque, una relazione stretta tra il pensionamento anticipato e la condizione di «esubero», cioè l’individuazione nominativa del personale che, per effetto dei tagli alle dotazioni organiche dovuti alle riorganizzazioni, risulti in soprannumero (nell’ente vi è un numero di dipendenti maggiore della dotazione organica in tutti i profili e qualifiche) o in eccedenza (nell’ente vi sono eccedenze di personale solo in alcune aree e qualifiche e possibilità di riconversioni professionali). Secondo Palazzo Vidoni, il prepensionamento in ordine di priorità deve coinvolgere proprio il personale in esubero; in seconda battuta, laddove non sia possibile la quiescenza anticipata, il personale in esubero va messo in «disponibilità» ai sensi dell’articolo 33 del dlgs 165/2001: quell’istituto, simile alla cassa integrazione, che sospende il rapporto di lavoro per 24 mesi, assegnando ai dipendenti una retribuzione tra il 70 e l’80% di quella spettante.

La circolare ricorda i presupposti e le procedure per giungere all’individuazione di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, definiti dall’articolo 33 del dlgs 165/2001 e dall’articolo 2, comma 11, del dl 95/2012, convertito in legge 135/2012. In particolare, al di là delle procedure formali e dell’informazione e consultazione con i sindacati, Palazzo Vidoni ricorda che gli strumenti di interruzione del rapporto di lavoro, prepensionamenti o messa in disponibilità, debbono essere preceduti dal tentativo di ricollocare il personale all’interno dell’ente o anche, attraverso la mobilità, verso altre amministrazioni. Dunque, il prepensionamento scatta quando non siano possibili azioni di ricollocazione del personale, applicando il citato articolo 2, comma 11, del dl 95/2012.

Nei confronti del personale che risulti potenzialmente dotato dei requisiti per il prepensionamento, le amministrazioni debbono chiedere all’Inps la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza, rilasciata entro 30 giorni, col contestuale impegno a richiedere, nello stesso termine, agli Enti la certificazione dei periodi mancanti qualora la posizione assicurativa risultasse incompleta. Una volta acquista la certificazione Inps l’amministrazione potrà procedere, nei limiti del soprannumero, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

La circolare ricorda che è, comunque, necessario per le amministrazioni fissare preventivamente e motivatamente la tempistica di assorbimento delle eccedenze: da essa, infatti, potrebbe desumersi sufficiente il ricorso al pensionamento ordinario del personale avente i requisiti, scelta da preferire sempre rispetto al prepensionamento, che deve essere utilizzato solo con accorgimenti organizzativi tali da assicurare risparmi e non maggiori costi.

Per questo, Palazzo Vidoni indica alle amministrazioni di fornire agli organi di controllo interno le informazioni sulle misure adottate, insieme con una certificazione di conformità ai vincoli previsti dalla normativa vigente e agli obiettivi di riduzione di spesa perseguiti, come illustrati nella circolare. Tale certificazione dovrà essere firmata dal vertice amministrativo o dal dirigente responsabile in ragione dell’assetto organizzativo dell’ente, e trasmessa all’Inps per la liquidazione dei prepensionamenti.

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