Oneri a carico delle imprese Da oggi trasparenza per la p.a.

Fonte: Italia Oggi

Indicazioni chiare e puntuali circa gli oneri a carico delle imprese e mai più anarchia nella pubblica amministrazione. E se l’obbligo della trasparenza non sarà rispettato, ne pagheranno le conseguenze i dirigenti di tasca propria, perché se ne terrà conto ai fini della loro valutazione.
Lo prevede il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 252/2012 che, in G.U. lo scorso 4 febbraio, entra in vigore oggi, 19 febbraio 2013.
Per raggiungere l’obiettivo di uniformare, a livello nazionale, l’elenco degli obblighi, lo Statuto delle imprese (legge 180/2011) ha previsto la pubblicazione online, nei siti istituzionali, di tutti gli «oneri informativi» che gravano sui cittadini e sulle imprese.
E ciò al fine di prevenire l’introduzione o il mantenimento di oneri sproporzionati o non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici ma anche per rendere immediatamente conoscibili gli adempimenti prescritti dalle relative discipline, in modo da assicurare anche unitarietà nelle interpretazioni delle disposizioni adottate.Le linee guida – In vista del termine del 31/3, che prevede la predisposizione di una relazione, il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato le linee guida delle modalità che devono essere rispettate dai diversi dipartimenti.
In particolare dovranno essere compilate delle specifiche schede all’interno delle quali saranno indicati oneri eliminati e introdotti, con il riferimento alla relativa disposizione contenuta in regolamenti o provvedimenti che, rispettivamente, regolano l’esercizio dei poteri autorizzatori o certificatori, nei confronti di cittadini e imprese; disciplinano l’accesso ai servizi pubblici da parte degli utenti e, infine, disciplinano la concessione di benefici, come quelli fiscali o monetari.
In tale categoria, precisano le linee guida, rientrano le circolari e in genere gli atti di indirizzo, mentre rimangono esclusi i bandi per gli appalti pubblici.L’onere informativo – In base alla definizione riconosciuta a livello internazionale, un onere informativo, (molto spesso si utilizza anche il termine «obbligo») si configura ogniqualvolta una norma impone di raccogliere, produrre, elaborare, trasmettere o conservare informazioni e documenti.
Perché scaturisca l’onere, in pratica, non è necessario l’invio delle informazioni alla p.a. Perché, a volte, come è il caso della tenuta dei registri, detto onere impone soltanto agli interessati di raccogliere notizie, dati, informazioni e documenti da conservare ed esibire su richiesta degli organi di controllo.

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