RU on line News N. 14 - 15 luglio 2010
a cura di Cinzia Renna

La newsletter quindicinale per essere sempre aggiornati sulla gestione delle risorse umane nella pubblica amministrazione

1. STIPENDI - TRATTAMENTO ECONOMICO ORDINARIO E ACCESSORIO - DISTINZIONE
2. STIPENDI - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - EFFETTI SU MAGGIORAZIONI PER TREDICESIMA, QUATTORDICESIMA MENSILITÀ E PER FERIE - IRRILEVANZA

Consiglio di Stato, sez. VI - Sentenza 7 maggio 2010 n. 2680


(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio il sig. Lamberto Pantano – assunto con decorrenza 27.01.1977 ed inquadrato nel terzo livello funzionale alle dipendenze della C.P.D.E.L., successivamente transitato in servizio presso l’ I.N.P.D.A.P. – chiedeva l’ accertamento del diritto al pagamento delle seguenti somme per accessori al credito principale relativo a prestazioni di lavoro rese oltre l’ ordinario orario di servizio:

a) € 15.866,98 per interessi maturati sui compensi versati per il lavoro svolto nei rientri pomeridiani dal 1990 al 1994;

b) € 5.827,02 per interessi per ritardato pagamento della somma di £ 38.557.595, versata in data 21 giugno 1994, per il periodo compreso tra il 22 aprile 1994 (data di deposito della sentenza pronunciata dal Pretore di Roma - Sezione lavoro) ed il 31 dicembre 1996;

c) € 1.162,60, per ritardato pagamento della somma di £. 7.693.000 già versata, per interessi relativi al periodo compreso tra il 22 aprile 1994 (data di deposito della sentenza pronunciata dal Pretore di Roma, Sezione lavoro) ed il 31 dicembre 1996;

Il sig. Pantano chiedeva, inoltre, l’accertamento del suo diritto all’inclusione nella tredicesima e quattordicesima retribuzione mensile e in quella ulteriore dovuta per ferie, quale componente fisso delle stesse, del compenso relativo al lavoro da lui svolto nel corso dei rientri pomeridiani, con diritto alla liquidazione:

a) di € 128.890,14, quale sorte capitale dovuta in conseguenza della mancata inclusione nelle suddette tre retribuzioni mensili, in quanto componente fisso delle stesse, del compenso relativo ai rientri pomeridiani effettuati dall’1 gennaio 1993 al 18 aprile 2001, data quest’ ultima di deposito della sentenza n. 7226/01 del Tribunale civile di Roma;

b) di € 27.727,64 a titolo di interessi sulla somma di € 128.890,14;

c) di € 26.720,90 a titolo di assegno “ad personam” dal marzo 2004 (data in cui l’Ente ha sospeso la corresponsione di detto assegno a seguito della sentenza n. 5115/03 della Corte di Appello) al luglio 2006, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito:

a). dichiarava inammissibile il capo di domanda inteso ad ottenere il riconoscimento degli interessi sulle somme corrisposte in esecuzione della sentenza del pretore di Roma in funzione di giudice del lavoro n. 6094/94 del 26.02.1994 (periodo di lavoro gennaio 1987 – ottobre 1990), dovendo la pretesa essere azionata, in presenza di giudicato, a mezzo del ricorso per l’ ottemperanza previa diffida ad adempiere;

b). respingeva il residui capi di domanda, escludendo la riconducibilità nel calcolo della retribuzione ordinaria delle somme corrisposte a compensazione dei c.d. rientri pomeridiani per prestazioni eccedenti il normale orario di servizio.

Avverso le statuizioni del T.A.R. di cui alla lett.b) il sig. Pantano ha proposto appello ed ha confutato le conclusioni del giudice territoriale, insistendo nelle tesi articolate in primo grado volte ad escludere la riconducibilità nella nozione di lavoro straordinario di prestazioni di lavoro caratterizzate non da occasionalità, ma rese con carattere continuativo, con la conseguenza che il relativo emolumento doveva essere incluso nella retribuzione in fatto percepita, con ogni effetto nel calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità e della retribuzione dovuta per ferie.

L’I.N.P.D.A.P., costituitosi in giudizio, ha in via preliminare eccepito l’inammissibilità dell’ appello per mancata notifica nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado; nel merito ha contraddetto l’ordine argomentativo dell’ appellante e chiesto al conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 09.02.2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). E’ infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per l’avvenuta notifica in luogo diverso dal domicilio eletto nel giudizio di primo grado.

Non si versa, invero, a fronte di nullità assoluta o inesistenza della notifica, essendo stato l’ atto di appello notificato in luogo riferibile al destinatario - trattandosi della sede dell’ I.N.P.D.A.P. in Roma, via Beccaria n. n. 29 - ed a persona qualificata in relata come “dipendente addetto (alla) ricezione degli atti”.

In tale ipotesi – per concorde giurisprudenza - la costituzione in giudizio dell’ente esplica effetto sanante “ex tunc” del vizio della notifica avendo la stessa raggiunto il suo scopo (cfr. Cons. St. V^, n. 6908/2007; Corte di Cassazione, Sez. II, n. 22293/2004).

2.1). Nel merito il ricorso è da respingere.

2.2). Nel rapporto di pubblico impiego la disciplina del trattamento economico nei diversi istituti del trattamento ordinario e dei trattamenti accessori ha carattere rigido e deriva dalle norme di legge, di regolamento e di contrattazione collettiva, che non sono derogabili in virtù di scelte gestionali dei dirigenti preposti alle diverse strutture, né per effetto di prassi applicative nei singoli uffici.

Detto principio, che ha codificazione risalente all’art. 33, primo comma, del t.u. 10.01.1957, n. 3, ove è stabilito che “l’ impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia nella misura stabilita dalla legge”, è stato in prosieguo ribadito dall’ art. 11, comma secondo, della legge quadro sul pubblico impiego 29.03.1983, n. 93, che dopo aver demandato agli accordi sindacali la disciplina di “tutti gli assegni fissi e di ogni altro emolumento”, reca l’ espresso divieto “alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui l’accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi, non previsti dall’ accordo e comunque comportanti oneri aggiuntivi”.

La regola del carattere rigido e non derogabile del trattamento economico rispetto ai parametri normativi è stata poi ribadita dall’ art. 49 del d.lgs. 03.02.1993, n. 29, poi tradotto nell’ art. 45, primo comma, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, ove è stabilito che “il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”.

Ciò posto dalla documentazione versata in giudizio emerge che il compenso accessorio alla retribuzione ordinaria è stato sempre erogato a titolo di lavoro straordinario ed imputato al monte di ore a tal fine di volta in volta disponibile.

La circostanza che la remunerazione corrisposta a tale titolo sia stata percepita con carattere di continuità nel tempo non ne muta la natura giuridica e non comporta la sua qualificazione come retribuzione ordinaria, agli affetti delle maggiorazioni per tredicesima, quattordicesima mensilità e per ferie, in deroga alla disciplina del contratto collettivo. La stessa forfetizzazione del compenso, e cioè l’attribuzione dello stesso in misura superiore all’effettivo monte di ore di lavoro straordinario effettivamente prestato, non ne muta la qualificazione giuridica e costituisce prassi retributiva che ha trovato riscontro anche nell’ espressa previsione di cui nell’ art. 33, comma terzo, del t.u. n. 3/1957.

Inoltre l’art. 115 del C.C.N.L. valido per il settore di impiego del ricorrente, nel fornire la nozione di “retribuzione di fatto”, prevede che essa è costituita da tutti gli emolumenti nominativamente indicati nel precedente art. 113, che costituiscono la “normale retribuzione” (paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità, ecc.) “nonché da tutti gli altri aventi carattere continuativo”, con esclusione dei “compensi per lavoro straordinario”.

Deve quindi escludersi che – muovendo dal carattere ripetitivo nel tempo dei provvedimenti dirigenziali di autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario – possa derivare deroga alla disciplina collettiva del rapporto di lavoro che, una volta recepita dal C.P.D.E.L. - nei cui rapporti è poi subentrato l’I.N.P.D.A.P. - ha assunto connotazioni pubblicistiche, con conseguente non derogabilità e flessibilità sulla scorta di atti gestori del dirigente. Ciò a differenza del rapporto di lavoro di natura privata, ove il C.C.N.L. assolve funzione di garanzia dei minimi salariali e degli istituti retributivi, e può ricevere deroga in vantaggio del dipendente in base a scelte del datore di lavoro, che non è privato della sfera di autonomia negoziale, desumibili anche in via implicita dalla gestione in fatto del rapporto di lavoro.

Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.

In relazione alla particolarità della presente controversia spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, definitivamente pronunciando sull’ appello in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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