Note tecniche – Il contratto a termine nel pubblico impiego: il diritto comunitario e le norme di diritto interno

Il contratto a termine nel pubblico impiego: il diritto comunitario e le norme di diritto interno

Note tecnica a cura di Rossana Salimbeni

1. LE NORME
 Il contratto di lavoro a tempo determinato trova la sua disciplina a livello comunitario nell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuato con la Direttiva 1999/70/CE.
Lo spirito e la finalità dell’accordo quadro è chiaro: “creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato”.
La direttiva CE era stata recepita dal d.lgs n. 368/2001, ora abrogato dal precitato d.lgs n. 81/2015 che ne  ha riproposto, nelle sue norme, lo spirito e la finalità .
L’istituto del contratto a tempo determinato nel settore del pubblico impiego, come noto, trova regolamentazione nell’art. 36 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e fino a qualche tempo fa  nel d.lgs n. 368/2001Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso con l’UNICE, dal CEEP e dal CES”, decreto ora abrogato e sostituito dal d.lgs n. 81 del 2015, uno dei decreti delegati per l’attuazione del Jobs Act.
Il d.lgs. n. 81/2015 ha operato un riordino della materia, raccogliendo in un testo unico tutte le disposizioni  sparse in diverse fonti normative (il d.lgs. n. 66 del 2000 ,il d.lgs. 368 del 2001 sul lavoro a tempo determinato, il d.lgs. n. n. 276 del 2003 ecc.) e lo ha fatto attraverso la riscrittura e la conseguente abrogazione, in tutto o in parte, di testi normativi preesistenti.
 Quanto al campo di applicazione, la  Corte Europea aveva fin da subito  evidenziato che“La direttiva comunitaria e l’accordo quadro, si applicano ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e altri enti del settore pubblico” (Corte di Giustizia Europea, sentenza Adeneler 4 luglio 2006).Va da se che i decreti che recepiscono nell’ordinamento interno l’uno e  l’altra  si applicano  tanto al lavoro privato quanto al pubblico impiego.

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