Nella p.a. disabili col posto fisso

Fonte: Italia Oggi

Le amministrazioni pubbliche debbono assumere i lavoratori appartenenti alle categorie protette solo mediante contratti a tempo indeterminato. L’articolo 7, comma 6, del dl 101/2013, come modificato dalla legge di conversione 125/2013 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013) introduce un’innovazione nel sistema di assunzione dei disabili di cui alla legge 68/1999, coerente con la stretta alle assunzioni «flessibili» contenuta nel decreto sulla pubblica amministrazione. Il citato articolo 7, comma 6, stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbono rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette, applicando i criteri previsti dalla legge 68/1999 sulle dotazioni organiche rideterminate a seguito all’attuazione della normativa vigente, in particolare, dunque, tenendo conto degli effetti della spending review. Sulla base del nuovo computo degli obblighi di assunzione obbligatoria, le amministrazioni dovranno assumere un numero di lavoratori corrispondente alla differenza tra il numero delle scoperture accertato rideterminando le dotazioni organiche e il numero dei lavoratori già presenti. L’innovazione consiste nel fatto che il testo novellato dell’articolo 7, comma 6, citato dispone espressamente che «ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato». L’intento, dunque, non è solo indurre le amministrazioni pubbliche a rispettare gli obblighi posti dalla legge 68/1999, ma di considerare esclusivamente l’assunzione a tempo indeterminato come strumento per adempiere. È una novità di non poco conto. La legge 68/1999 non pone vincoli alla tipologia di contratti da stipulare. Di certo, tuttavia, se da un lato la legge 125/2013, convertendo il decreto del ministro Gianpiero D’Alia conferma e rafforza il principio secondo il quale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche deve essere regolato in via principale e predominante da contratti di lavoro a tempo indeterminato, sembra una conseguenza inevitabile che l’adempimento agli obblighi della legge 68/1999 avvenga per l’appunto mediante assunzioni a tempo indeterminato. Così da evitare la creazione di sacche di precariato proprio tra soggetti colpiti da altri svantaggi. Si spiega meglio, dunque, il penultimo periodo sempre del citato articolo 7, comma 6, il quale chiarisce che le disposizioni ivi contenute derogano «ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l’amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà». Disposizione, questa, che sembra consentire anche alle province, nonostante il divieto di assumere a tempo indeterminato e di stabilizzare, di regolare le proprie posizioni ai fini del rispetto della legge 68/1999 mediante contratti a tempo indeterminato. Il penultimo periodo dell’articolo 7, comma 6, si cura della situazione dei lavoratori appartenenti alle categorie protette assunti, in passato, a tempo determinato. Nei loro confronti, stabilisce la norma, «si applica l’articolo 5, commi 4-quater, 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nei limiti della quota d’obbligo». In sostanza, quindi i lavoratori disabili assunti con contratti a tempo determinato che abbiano prestato servizio per oltre 6 mesi, acquisiranno il diritto di precedenza per assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate.

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One thought on “Nella p.a. disabili col posto fisso

  1. Salve io ho un invalidità permanente ad un occhio e nn riesco a svolgere attività lavorative pericolose tipo edilizia ecc ecc lavoravo presso un’azienda ora mi hanno licenziato vorrei sapere cosa posso fare x le pubbliche amministrazioni

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