Monitoraggio pagamenti a regime Assunzioni stabili, tre vie per superare i limiti ai contratti

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’aumento delle assunzioni a tempo indeterminato che gli enti locali possono effettuare sulla base del Dl 90/2014 rischia di restare sulla carta. Questo perché il vincolo del non superamento del tetto alla spesa del personale dell’anno precedente e il negare un effetto prenotativo alla programmazione del fabbisogno del personale determinano, per molte amministrazioni, la impossibilità di utilizzare i maggiori plafond. Una parziale limitazione di questo effetto può arrivare anche dal consolidamento della scelta compiuta dalla sezione regionale di controllo della magistratura contabile dell’Umbria (parere n. 15), per la quale il tetto alla spesa del personale deve essere calcolato sul bilancio preventivo e non sugli oneri effettivamente sostenuti, cioè sul conto consuntivo. Gli enti locali soggetti al patto di stabilità devono restare, come tetto di spesa del personale, all’interno di quella dell’anno precedente. Il che può impedire di fatto nuove assunzioni. Facciamo un esempio: un dipendente cessa all’inizio dell’anno e uno nuovo viene assunto all’inizio dell’anno successivo. Se non riuscirà a ridurre in altro modo la spesa del personale nell’anno in cui effettua l’assunzione, il Comune non potrà effettuarla perché, con i nuovi oneri, supererà la spesa del personale dell’anno precedente, in cui la cessazione ha determinato l’effetto di fargli ridurre la spesa del personale. Il che determina una limitazione ulteriore alle assunzioni di personale rispetto a quelle dettate direttamente dal legislatore. Questo vincolo appare come irragionevole nel momento in cui il Governo ha ampliato le possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte degli enti locali, parziale riapertura che si è realizzata con due scelte: – in primo luogo, con l’aumento della percentuale dei risparmi derivanti dalle cessazioni che gli enti possono destinare alle nuove assunzioni: al 60%, per il biennio 2014/2015; all’80%, per il biennio 2016/2017; al 100%, dal 2018; – poi attraverso l’abolizione del divieto per gli enti che, anche considerando la spesa per il personale delle società partecipate, superano la soglia massima del 50% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente. Per eliminare le limitazioni alle nuove assunzioni che derivano dal tetto alla spesa del personale vi sono almeno tre strade percorribili. eLa prima è quella di assumere, come già si fa per gli enti non soggetti al patto, come tetto di spesa non superabile quella di un dato anno o meglio, per evitare effetti di casualità, di un triennio. rLa seconda è quella di assegnare, scelta auspicata dalla stessa sezione autonomie della Corte dei conti, un effetto prenotativo sulla spesa del personale alla programmazione del fabbisogno del personale, cosicché l’inserimento di una assunzione in tale documento consente di aumentare convenzionalmente il tetto di spesa del personale dell’anno su cui fare poi il confronto nell’anno successivo. tLa terza risposta (di portata più limitata) è quella suggerita dai giudici contabili dell’Umbria di assumere, come base di confronto, la spesa del personale del bilancio preventivo, così da non farla diminuire a seguito di eventi casuali (il ritardo in un’assunzione, l’aspettativa di personale senza sostituzione, l’assenza del segretario, eccetera). RIPRODUZIONE RISERVATAMaurizio Delfino Elena Salvia Il Dl 66/2014 ha dato forte impulso alla digitalizzazione e automazione del monitoraggio dei debiti attraverso l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica e l’interconnessione tra il Sistema di interscambio (Sdi) e la piattaforma di certificazione crediti (Pcc), a sua volta arricchita di nuove funzionalità. Gli articoli 25 (anticipazione al 31 marzo 2015 della fattura elettronica), 27 (trasparenza nella gestione dei debiti) e 42 (registro unico delle fatture) dello stesso provvedimento vanno letti congiuntamente, in quanto funzionali alla progressiva dematerializzazione dei documenti e automazione dei processi di spesa, dove la fattura rappresenta l’unità elementare alla base delle rilevazioni contabili. L’articolo 27, comma 2, ha introdotto il monitoraggio di tutto il ciclo di vita dei debiti commerciali, compresa la contabilizzazione e il pagamento, finalizzato all’informazione in tempo reale all’andamento della spesa pubblica e al monitoraggio dei tempi di pagamento. In caso di trasmissione di fatture elettroniche, i dati di invio e ricezione saranno acquisiti dalla Pcc direttamente dal Sistema di interscambio. Per le fatture analogiche, il caricamento avverrà manualmente o in forma massiva, e potrà essere effettuato anche dal fornitore. Con la fattura elettronica e l’integrazione del sistema contabile gestionale adottato alla Pcc, il sistema sarà più funzionale e veloce. Nel caso di sistemi contabili integrati (ad esempio il Sicoge per le amministrazioni statali che già ricevono le fatture attraverso il sistema di interscambio), tutto il processo di acquisizione e registrazione dei dati di contabilizzazione e pagamento avverrà automaticamente, mentre negli altri casi sarà da impostare con prevedibili difficoltà, soprattutto in fase di prima applicazione. Il monitoraggio riguarda le fatture o richieste equivalenti emesse dai fornitori dal 1 gennaio 2014, ancorché solo quelle spiccate dal 1 luglio scorso rientrano nelle ristrette tempistiche previste dall’articolo 27 comma 4 e dall’articolo 42 del Dl 66/2014 che prevedono, rispettivamente, la comunicazione ogni 15 del mese dei debiti scaduti e l’annotazione, entro 10 giorni dalla registrazione, delle fatture nel registro unico. Quest’ultimo può essere gestito attraverso apposite funzionalità della Pcc, ma sarà più facilmente tenuto nell’ambito del sistema contabile dell’ente, di cui fa parte, alimentando a sua volta la Pcc. Il sistema segnalerà in automatico le fatture già caricate per le quali è scaduto il termine di pagamento, ma l’ente deve verificare che la data sia corretta dato che, in mancanza, la Pcc applica automaticamente i 30 giorni di legge. La prima scadenza è il 15 agosto 2014, anche se gli enti dovranno comunque procedere a caricare prima i dati relativi alle fatture (emesse dal 1 luglio) in caso di pagamento (articolo 7-bis, comma 5, del Dl 35/2013). Per le fatture emesse nel primo semestre 2014, la comunicazione, riferita ai soli debiti non ancora estinti, avverrà una tantum a settembre (si presume entro il giorno 30), come da circolare della Ragioneria 21/2014. La circolare Rgs 22/2014 ha invece fissato al 21 luglio il termine perentorio per inviare attraverso la Pcc la comunicazione degli spazi finanziari, a valere sul patto di stabilità interno, di cui necessitano gli enti locali per estinguere nel 2014 i debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale ancora in essere al 31 dicembre 2013. Alla stessa data gli enti devono comunicare, a soli fini conoscitivi, anche l’ammontare dei debiti maturati al 31 dicembre 2013 che non rientrano tra quelli certi, liquidi ed esigibili, per i quali è stata emessa fattura di pagamento ma non sussistono ancora i presupposti per la liquidazione. Regioni e Province dovranno comunicare anche i debiti al 31 dicembre 2013 di qualunque natura nei confronti degli enti locali.

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