Mobilità presso altro ente e calcolo retribuzione

Orientamenti applicativi 30/5/2017 n. RAL_1931

Un dipendente di un ente si è trasferito per mobilità presso altro ente con decorrenza 13 febbraio 2017. L’ente di appartenenza ha corrisposto la retribuzione per 10/26. L’ente di destinazione ha calcolato, invece, 14/26, dal 13 al 28 febbraio. In tal modo il dipendente ha ricevuto una retribuzione inferiore a quella spettante per l’intero mese lavorato. Quale ente, allora, deve pagare i due giorni mancanti?

Si tratta di una problematica del tutto peculiare che trova il suo fondamento nella circostanza che il mese di febbraio del 2017 ha un numero di giorni lavorativi  (24) inferiore ai 26 previsti dall’art.10, comma 4, del 9.5.2006 per la determinazione della retribuzione giornaliera.

Conseguentemente, risulta difficile una applicazione rigida e rigorosa della citata clausola contrattuale.

Ciò comporta, ad avviso della scrivente Agenzia, che, in mancanza di altra regola espressa applicabile, la soluzione debba essere individuata secondo criteri di logica e ragionevolezza, in modo da contemperare gli interessi di entrambi i datori di lavoro coinvolti a non essere gravati di una spesa ingiustificata, senza, peraltro,  alcuna penalizzazione per la posizione del lavoratore.

Pertanto, poiché, come detto,  a febbraio i giorni lavorativi (domeniche escluse) sono stati 24 e che ciascun comune ha pagato tutti i giorni lavorativi in calendario di sua spettanza, ai fini della ripartizione degli oneri relativi agli ulteriori 2 giorni “aggiunti” tra i due comuni, si potrebbe ipotizzare una metodologia di calcolo fondata sulle seguenti proporzioni:

Comune A: 10:24=x:26 (dove x rappresenta il numero dei giorni lavorativi che complessivamente lo stesso avrebbe dovuto pagare ove il mese avesse avuto i 26 giorni lavorativi considerati dalla clausola contrattuale); tale comune dovrà sostenere gli oneri relativi ad 11 giorni (10*26/24=10,83, che, con l’arrotondamento, diventa 11);

Comune B: 14:24=y:26 (x equivale alla x del Comune A); quindi, dovrà sostenere gli oneri relativi a 15 giorni (14*26/24=15,16, che, con l’arrotondamento, diventa 15).

In sostanza, il Comune A deve pagare un giorno in più, esattamente come il Comune B.

 

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