Mancata approvazione piano triennale delle azioni positive. Conseguenze

di V. Giannotti (www.ilpersonale.it 28/8/2012)

La Corte dei Conti Sezione delle Autonomie nel questionario approvato in data 18 giugno 2012 per il bilancio di previsione 2012, chiede in modo specifico ai revisori contabili dei comuni di attestare al punto 6.7.1 se l’Ente, ove abbia programmato nuove assunzioni nel 2012 abbia adottato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità ex art. 48, comma 1 del d.lgs. n. 198/2006. Su tale punto si erano già espresse altre Corte dei Conti (ex multis Corte dei Conti del Veneto con due deliberazioni: 26 aprile 2012, n. 281, e 18 giugno 2012, n. 403; Corte dei Conti per la Calabria deliberazione 22 del aprile 2012) circa l’obbligatorietà da parte dei Comuni di approvare il piano triennale delle azioni positive. Quali sono le conseguenze in caso di mancata approvazione del piano triennale delle azioni positive da parte dei Comuni e quali sanzioni prevede la legge in caso di mancato adempimento?

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