L’Ufficio Procedimenti Disciplinari alla luce delle modifiche al TUPI

Approfondimento di L. Boiero

I nuovi commi 2 e 4 dell’art.  55 bis  del D.lgs n. 165/2001 – così come risultano  dal testo del decreto legislativo licenziato dal Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2017 – prevedono che: “Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione, individua l’ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità”;
“L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell’addebito e convoca l’interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l’audizione in contraddittorio a sua difesa”.
E’ chiaro che l’UPD avrà un coinvolgimento sempre maggiore nei procedimenti disciplinari che si apriranno nelle Pubbliche Amministrazioni.
E’ quindi importante, al fine di non vedersi impugnare gli atti sanzionatori, avere bene in mente come dovrà essere formato detto “Ufficio” e come dovrà funzionare.
Come possiamo ottenere queste certezze?
Sul punto, in questi anni, si è formato un indirizzo giurisprudenziale, che ci consente di trovare le  risposte ai problemi che possono sorgere durante l’attivazione dell’UPD.
In questo lavoro si procederà con il porre dei quesiti e con il dare delle risposte che si ricavano da alcune decisioni della Suprema Corte ritrovate sul punto.
Prima di richiamare la giurisprudenza, giova preliminarmente ricordare che le Amministrazioni dovranno  rivedere il Regolamento comunale inerente l’applicazione delle sanzioni disciplinari e definire ogni singola questione. A questo, mette poi conto sottolineare che il comma 3 del citato art. 55 bis, prevede che: “ Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.”

Quesiti

L’Ufficio Procedimenti Disciplinari deve necessariamente essere formato da più persone?

Innanzitutto, va chiarito che le amministrazioni pubbliche devono istituire l’ufficio per i procedimenti disciplinari ma che non sono richieste né specifiche formalità né che tale ufficio debba necessariamente essere costituito in modo collegiale. Pur essendo definito dal legislatore “Ufficio” lo stesso  può essere  costituito da un solo componente.

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