L’ufficio per i procedimenti disciplinari

Approfondimento di C. Dell'Erba

Siamo in un momento in cui cresce l’attenzione legislativa e della opinione pubblica sulla corretta applicazione delle disposizioni dettate dalle norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia disciplinare, così da sanzionare gli episodi negativi che si manifestano, a partire dai fenomeni dei cd furbetti del cartellino. Le amministrazioni devono dedicare particolare attenzione alla predisposizione di tutte le scelte rimesse alla sfera della propria autonomia organizzativa, così da essere in condizione di potere dare compiuta ed integrale applicazione alle previsioni legislative.

Le indicazioni della cassazione

La sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 5317 del 2 marzo 2017 fissa numerosi importanti principi in materia di composizione ed attività dell’ufficio per i procedimenti disciplinari. In particolare ci viene detto che:

  1. esso può essere monocratico,
  2. può farne parte il dirigente/responsabile del settore in cui svolge la sua attività il dipendente oggetto del procedimento,
  3. non vi è decadenza per la mancata comunicazione al dipendente della segnalazione da parte del dirigente all’ufficio per i procedimenti disciplinari,
  4. il termine imperativo di conclusione del procedimento disciplinare va calcolato con riferimento alla data di adozione della sanzione.

La sentenza ricorda infine che le singole amministrazioni possono assumere le risultanze di fatto del procedimento penale svolto sullo stesso fatto.

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Il lavoro prende in considerazione anche le ultime novità in materia di whistleblowers e delle azioni del Governo assunte per contrastare il fenomeno del c.d. “furbetto del cartellino”.

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