Limitazioni su più livelli al lavoro flessibile

Fonte: IL SOLE 24ORE

Le limitazioni al lavoro flessibile sono la spina nel fianco della gestione del personale degli enti locali per il 2012. La legge di stabilità ha incluso Comuni e Province tra le amministrazioni che possono avvalersi di contratti a tempo determinato, con convenzioni e contratti “co.co.co” nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009. L’articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 ha altresì previsto che la stessa percentuale si applichi anche ai contratti di formazione e lavoro, di somministrazione, ai tirocini formativi e al lavoro accessorio. Così il legislatore ha spazzato via i dubbi sollevati con la delibera 46/2011 dalla Corte dei conti (Sezioni riunite).
La questione principale risiede piuttosto nel fatto che negli enti locali esistono forme lavorative che non sempre si riescono a incasellare tra i contratti di lavoro previsti all’articolo 36 del Dlgs 165/2001. Gli operatori, quindi, hanno sottoposto alcune questioni alle Sezioni regionali della Corte dei conti, consentendo di farsi un’idea più precisa, anche se i pareri discordanti non mancano.
Il Dlgs 267/2000 prevede due tipologie lavorative tipiche per le amministrazioni locali. L’articolo 90 disciplina le assunzioni a tempo determinato in staff degli organi politici, ma senza prevedere limitazioni. Non a caso i magistrati contabili della Campania e delle Marche hanno ritenuto che tali assunzioni rientrino nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009. La stessa sorte sembrano avere gli incarichi a contratto sia in dotazione che in extra-dotazione organica di cui all’articolo 110. Per le due tipologie si trovano vincoli ben precisi, ma per la Corte dei conti della Toscana (deliberazione 6/2012) anche tali incarichi sono inclusi nel campo di applicazione dell’articolo 9, comma 28.
Vi è poi la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato per le assunzioni stagionali di forze di polizia locale, finanziate con i proventi del Codice della strada. Anche tali forme, che non rientrano tra le spese di personale, vanno tagliate del 50% della spesa del 2009? Ecco due pareri contrastanti: la Corte dei conti della Lombardia (deliberazione 21/2012) precisa che gli enti dovranno programmare il piano delle assunzioni con le forme di lavoro flessibile anche con riferimento alle assunzioni stagionali, mentre i magistrati della Toscana (deliberazione 10/2012) ritengono tali assunzioni escluse dal campo di applicazione del l’articolo 9, comma 28.
Va pure chiarito che cosa il legislatore intenda per «convenzioni». Potrebbero infatti rientrare nel campo di applicazione della norma l’utilizzo di personale di altre amministrazioni ex articolo 14 del Ccnl 2004. Anche se non ci sono interpretazioni specifiche sull’argomento, la Corte dei conti della Campania (deliberazione 497/2011) ha fatto rientrare nel limite del 50% le situazioni di comando in entrata, tipologia analoga alle convenzioni di cui sopra. Inoltre, a sorpresa, i giudici toscani hanno escluso dal limite le prestazioni di cui al comma 557 della finanziaria 2005, che concede, ma solo a Comuni sotto i 5mila abitanti e Unioni, di avvalersi di attività lavorativa dei dipendenti di altre amministrazioni. Due pareri in contrasto anche sugli enti che non hanno sostenuto spese per lavoro flessibile nel 2009 o nel triennio 2007/2009. Per i giudici della Lombardia (deliberazione 29/2012) sono consentite le assunzioni determinate da un’assoluta necessità di far fronte a un servizio essenziale: la spesa sarà il parametro finanziario per gli anni successivi. La scelta non è condivisa dalla Corte dei conti della Toscana (deliberazione 14/2009).

Gianluca Bertagna

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