Licenziamento per superamento periodo di comporto: come calcolare giorni di ferie e permessi per malattia

Il Caso

Il caso preso in esame è quello di una lavoratrice sottopostasi a trattamenti medici per un lungo periodo. Superati i 180 giorni di assenza la donna è stata licenziata a causa del superamento del periodo di comporto.

A causa di trattamenti di emodialisi l’appellante sarebbe stata costretta ad assentarsi dal lavoro per un periodo superiore ai 180 giorni. Dopo essere stata licenziata e dopo aver visto il licenziamento confermato dal Tribunale di Roma, ricorre in Cassazione sostenendo, fra l’altro, l’illegittimità della trasformazione di giorni di ferie in giorni di malattia (determinanti per il computo dei 180 giorni totali) e un fatto decisivo: i trattamenti ai quali si sarebbe sottoposta sarebbero avvenuti, in larga parte, in orario pomeridiano. Visto il contratto di lavoro part-time quindi, le terapie non le avrebbero impedito di ottemperare ai suoi obblighi lavorativi.

La decisione della Corte di Cassazione

Innanzitutto è utile ricordare che il licenziamento per il superamento del periodo di comporto è assimilabile a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non a un licenziamento disciplinare.
Ne consegue che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, ma sono sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l’indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere, nell’eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.

Fondamentale in questo senso la considerazione del rapporto di lavoro part-time: il fatto che i trattamenti siano stati svolti prevalentemente dopo le ore 13:00 (orario di uscita dal lavoro della donna) persuade i Giudici a cassare la sentenza impugnata, che ha totalmente trascurato questo punto, e a rinviarla alla Corte di appello di Roma per una più approfondita analisi.

Consulta la SENTENZA della Corte di Cassazione n. 284 del 10.1.2017

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