Licenziamento e tipicità delle condotte

Una volta accertata l’impossibilità di collocare la condotta che ha generato il licenziamento nell’ambito delle disposizioni contrattuali che prevedono l’applicazione del licenziamento, deve ritenersi eccessiva l’adozione di questa sanzione.
È quanto affermato dalla sentenza n. 24561/2017 della Corte di Cassazione.

Non può essere licenziato senza preavviso il dipendente qualora la condotta addebitata non è indicata tra le ipotesi previste per questa tipologia di sanzione, in quanto non caratterizzata da dolo; né è punibile col licenziamento con preavviso, poiché la contestazione difetta del requisito del pregiudizio alla sicurezza e alla regolarità del servizio con gravi danni quale ipotesi prevista dal contratto collettivo.

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