Legge di bilancio 2017 – Dal 1° maggio 2017 parte l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)

La Legge di bilancio 2017, al comma 166, istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

Si tratta di un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

Riportiamo di seguito i commi della legge di bilancio relativi all’anticipo pensionistico:

Commi 166-186

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE

Il comma 166 istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). Si tratta di un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

Il comma 167 stabilisce che l’APE può essere richiesto dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, i quali, al momento della richiesta di APE:

  • hanno un’età anagrafica minima di 63 anni;
  • maturano il diritto ad una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni;
  • la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.

Il medesimo comma esclude poi che possano ottenere l’APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Il comma 168 disciplina l’iter per la domanda e la certificazione del diritto inerente all’APE.

Il comma 169 stabilisce che la domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso. La facoltà di estinzione anticipata dell’APE è regolata dal DPCM di cui alle successive disposizioni. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l’APE, nonché l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall’INPS, per conto del finanziatore e dell’impresa assicurativa. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi, a seguito dell’entrata in vigore del predetto DPCM, tra il Ministro dell’economia e il Ministro del lavoro e, rispettivamente, l’ABI e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie.

Il comma 170 stabilisce che la durata minima dell’APE è di sei mesi. L’entità minima e l’entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal DPCM di cui al comma 175. Il prestito costituisce credito ai consumatori.

I commi 171 e 178 prevedono che il prestito decorra entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto di finanziamento. L’INPS trattiene, a partire dalla prima pensione mensile, l’importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata. Gli effetti della trattenuta non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi (comma 178).

Il comma 172 consente ai datori di lavoro del settore privato del richiedente, agli enti bilaterali o ai fondi di solidarietà, con l’accordo del richiedente, di incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest’ultimo, versando all’INPS in unica soluzione un contributo non inferiore, per ciascun anno, o sua frazione, di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo determinato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 184 del 1997, in materia di contributi volontari, con applicazione, tuttavia, della disciplina sul mancato o ritardato pagamento propria dei contributi previdenziali obbligatori.

Il comma 173 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia un Fondo di garanzia per l’accesso all’APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l’anno 2017. Le disponibilità del Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per le imprese aventi alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50(207) , costituito presso l’INPS, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell’anno 2017. Per le finalità del presente comma, è autorizzata l’istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l’accesso all’APE è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al Fondo che, a tal fine, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. La garanzia del Fondo copre 1’80 per cento del finanziamento e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente da privilegio. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l’importo pagato. Tale finanziamento e le formalità ad esso connesse nell’intero svolgimento del rapporto sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Il comma 174 dispone l’applicazione all’APE del tasso di interesse e della misura del premio assicurativo relativa all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati nei citati accordi-quadro.

Il comma 175 demanda ad apposito DPCM le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l’accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato.

Il comma 176 affida all’INPS la gestione del Fondo di garanzia, sulla base di un’apposita convenzione da stipularsi tra lo stesso Istituto e il Ministro dell’economia e il Ministro del lavoro.

Il comma 177 esclude le somme erogate in quote mensili di cui al comma 166 dal concorso alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo, pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto d’imposta. All’APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del DPR n. 60l del 1973, in materia di agevolazioni per il settore del credito.

Il comma 179 riconosce in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, che si trovano in specifiche condizioni(208) , al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio ed il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. La concessione dell’indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità, è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa e non spetta ai titolari di un trattamento pensionistico diretto (comma 180). L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione e non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro, non soggetto a rivalutazione (comma 181). Il comma 182 stabilisce che detta indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento dell’Assegno di disoccupazione (ASDI)(209) , nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale(210) .

Il comma 183 dispone la decadenza del beneficiario dal diritto all’indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

Il comma 184 prevede che per i lavoratori del settore pubblico, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l’attività lavorativa e richiedono l’indennità in esame, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio iniziano a decorrere al compimento dell’età prevista ai sensi della riforma delle pensioni cosiddetta Fornero e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Il comma 185 demanda ad apposito DPCM la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi sull’APE sociale.

Il comma 186 riconosce il beneficio dell’indennità dell’APE sociale, a domanda e nel limite di 300 milioni di euro per l’anno 2017, 609 milioni di euro per l’anno 2018, 647 milioni di euro per l’anno 2019, 462 milioni di euro per l’anno 2020, 280 milioni di euro per l’anno 2021, 83 milioni di euro per l’anno 2022 e 8 milioni di euro per l’anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

 

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