Le indicazioni della Corte Costituzionale sulla gestione del personale

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

Le Regioni non possono deliberare l’aumento del fondo per il salario accessorio del personale e devono applicare i vincoli dettati dal legislatore, si veda in particolare il d.lgs. n. 75/2017 per cui non si deve superare quanto previsto complessivamente a questo titolo nell’anno 2016. Le regioni non possono, neppure con propria legge, istituire indennità che vanno in contrasto con le previsioni dei contratti nazionali e questo divieto opera anche per le regioni a statuto speciale. Tale divieto opera anche con riferimento alle indennità per i dirigenti. Sono legittime le disposizioni nazionali che spostano e rateizzano i trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici, ma esse devono essere urgentemente riviste per coloro che hanno raggiunto i limiti di età e/o di anzianità per il collocamento in quiescenza. Sono queste le indicazioni tratte dalle più recenti sentenze della Corte Costituzionale sul lavoro nelle PA.

Il tetto al fondo per il salario accessorio

Sono illegittime le leggi regionali che dispongono violazioni al tetto del fondo per il salario accessorio. Lo afferma la sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019.
Ci viene detto che “le norme regionali istituiscono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso”. Inoltre, “tali previsioni non trovano riscontro nella contrattazione collettiva nazionale di comparto, cui il legislatore statale demanda la determinazione e l’assegnazione delle risorse destinate al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici”. Peraltro, il contratto nazionale “individua puntualmente le risorse aggiuntive da destinare alla politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività”.

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