Le Corti dei Conti su fondo, convenzioni, pari opportunità ed indennità di risultato

Approfondimento di C. Dell'Erba

Le amministrazioni locali possono dare corso ad incrementi del fondo con le risorse previste da specifiche norme anche se non hanno rispettato il vincolo del patto di stabilità, oggi pareggio di bilancio: in questo caso non siamo in presenza di risorse che hanno il carattere della discrezionalità. Un piccolo comune può utilizzare il dipendente di un altro ente locale allo stesso tempo con una convenzione per la gestione associata ed extra orario di lavoro, quindi sommando due istituti diversi. La mancata adozione del piano delle azioni positive o pari opportunità determina il divieto di effettuare nell’anno successivo assunzioni di personale, anche con contratto flessibile. Sono queste alcune delle più importanti indicazioni dettate da recenti pareri della Corte dei Conti in tema di gestione delle risorse umane.

L’aumento del fondo ed il mancato rispetto del Patto di Stabilità

Le risorse di parte variabile che sono previste da specifiche leggi possono incrementare la parte variabile del fondo anche nelle amministrazioni che non hanno rispettato il patto di stabilità. E’ questa la indicazione contenuta nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 31/2017. Non siamo infatti in presenza di risorse che hanno un carattere discrezionale e, quindi, non si rientra nel divieto disposto dal D.Lgs. n. 165/2001.
La disposizione, “allorché subordina la possibilità per gli enti di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa al rispetto degli indicati parametri di virtuosità, si riferisce alle decisioni che disposizioni normative o di contrattazione collettiva nazionale rimettono alla discrezionalità di ciascuna amministrazione e con le quali questa può disporre in ordine alla propria generica capacità di bilancio. La norma, in sostanza, preclude senz’altro l’esercizio di tale facoltà in caso di ente inadempiente agli obblighi del patto di stabilità, come misura logicamente intesa a contribuire a ricondurne la gestione finanziaria entro i previsti vincoli di finanza pubblica .. non rientrano tra le risorse aggiuntive in questione quelle previste e destinate alla contrattazione integrativa direttamente da specifiche disposizioni di legge, senza che al riguardo siano lasciati margini di discrezionalità alle singole amministrazioni”.

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