Le convenzioni: il rimborso delle spese al personale – Il Commento di C. Dell’Erba

di C. Dell’Erba (www.ilpersonale.it 11/7/2016)

I dipendenti dei comuni in convenzione hanno, come i segretari, il diritto al rimborso delle spese di viaggio solamente per gli oneri correlati allo spostamento tra più sedi nell’arco della stessa giornata, sempre che vi sia una previsione di questo tipo nel testo della intesa sottoscritta dai comuni. Se in un giorno si recano solamente presso un comune, anche se non quello capofila, le amministrazioni non devono provvedere alla erogazione di alcun rimborso per le spese di viaggio. Tale rimborso può essere riconosciuto anche nel caso di utilizzo della propria autovettura, ma in tal caso occorre definire la misura con cui si deve dare corso al calcolo di tale voce entro il tetto massimo del costo del biglietto del mezzo pubblico, mentre per i segretari comunali tale rimborso deve essere calcolato sulla base delle regole dettate dalla contrattazione, cioè con riferimento ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni km percorso.
Sulla base di questi principi le amministrazioni locali che hanno stipulato un convenzione per la gestione associata devono riconoscere ai propri dipendenti il rimborso delle spese di viaggio, ma solamente nella giornata in cui il personale è costretto a spostarsi tra più sedi. Siamo cioè in presenza della possibilità di prevedere il rimborso delle spese per lo spostamento tra le sedi dei comuni, ma solamente nel caso in cui essi abbiano un carattere ed una natura eccezionale. In via ordinaria le amministrazioni non devono prevedere oneri aggiuntivi a titolo di rimborso delle spese di viaggio. In tale direzione vanno le indicazioni dettate dal legislatore nel D.L. n. 78/2010, articolo 6 comma 12, per come interpretate dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti nelle deliberazioni n. 8 e n. 9, ambedue del 2011. E cioè occorre tenere conto della necessità che gli enti si diano delle regole organizzative tali da minimizzare l’impatto di questi oneri.
Tali previsioni si applicano sia alle convenzioni stipulate ai sensi delle previsioni stipulate in applicazione dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, cioè per la gestione associata di una intera funzione o servizio, sia a quelle stipulate sulla base dell’articolo 14 del CCNL 22.1.2004, cioè quelle stipulate per la sola attività del responsabile. Queste previsioni non si applicano invece nel caso in cui il dipendente svolga attività per conto di altri enti essendo stato previamente autorizzato da parte della propria amministrazione. E non si applicano neppure nel caso in cui il dipendente sia utilizzato da parte di un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e/o da una unione di comune allo svolgimento di attività al di fuori del proprio orario, anche se a tempo pieno. In questi casi infatti non siamo in presenza di una scelta dell’ente che è “subita” dal dipendente, ma di una scelta che promana dallo stesso e che l’ente si limita ad autorizzare.

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One thought on “Le convenzioni: il rimborso delle spese al personale – Il Commento di C. Dell’Erba

  1. La deliberazione n. 9/2011 che, ex professo, si è occupata della questione dei rimborsi spese per i segretari in convenzione non dice quello che le si vuol far dire (ossia che spetta il rimborso ” solamente per gli oneri correlati allo spostamento tra più sedi nell’arco della stessa giornata”. Leggere per credere: “Con riferimento al merito della questione, le Sezioni Riunite ritengono che l’art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali non sia stato reso inefficace dall’entrata in vigore dell’art.6, comma 12 della legge n. 122 del 2010 stante la diversità della fattispecie. L’art. 6 della legge n. 122 del 2010 ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell’amministrazione di appartenenza per l’espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto dall’art.45 comma 2 del CCNL intende
    sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L’art. 8 45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra “i diversi enti interessati
    secondo le modalità stabilite nella convenzione” dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all’interno del trattamento di missione tout court.
    Deve pertanto ritenersi che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall’art.6 della legge n. 122 del 2010 non comportino l’inefficacia dell’art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il rimborso
    delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata. “…. “Nel corso della stessa giornata”, come si vede, non sta scritto da nessuna parte. Allo stesso modo sorprendente è l’affermazione relativa ai dipendenti dei comuni con meno di 5.000 abitanti (comma 557 della L.F. 2005), per i quali, dopo la deliberazione della sez. Autonomie 23/2016, non sembra potersi dar luogo ad ipotesi di prestazioni che eccedano il “tempo pieno”.

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