Le conseguenze economiche in caso di mancata sottoscrizione del fondo delle risorse decentrate nell’anno

Approfondimento di V. Giannotti

Le regole della contrattazione integrativa, unitamente ai nuovi principi contabili, stanno facendo emergere una serie di domande circa la corretta o possibile utilizzazione delle risorse stanziate in sede di costituzione del fondo che, pur avvenuto nell’anno, non sia stato sottoscritto dalle parti a seguito di trattativa prolungata. Al fine di ottenere un comportamento coerente con i principi ormai codificati, appare opportuno ricapitolare la situazione ed il cambio di orientamento da ultimo avvenuto da parte dei giudici contabili e la posizione assunta dall’ARAN in merito alle utilizzazione delle risorse.

Il principio contabile

Pur se non collegato formalmente alla questione delle regole contrattuali e delle obbligazioni giuridiche disposte dalle parti, i principi della contabilità armonizzata, di cui al punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, in quanto disposizioni di legge speciali la cui violazione comporterebbe la nullità degli atti compiuti in violazione, ha previsto quanto segue:
Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziate e impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio. Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo”.

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