Le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e responsabili

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

Per le assunzioni a tempo determinato dei responsabili le amministrazioni devono rispettare il tetto massimo del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio presso lo stesso Ente, cioè lo stesso tetto previsto dalla normativa per le assunzioni a tempo determinato di tutto il personale. Le amministrazioni devono inoltre rispettare il vincolo per cui le assunzioni a tempo determinato di dirigenti possono essere effettuate solamente in assenza della professionalità all’interno dell’amministrazione, il che deve essere accertato facendo ricorso al preventivo interpello.

Il tetto

Il tetto numerico delle assunzioni a tempo determinato di responsabili assunti sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 110 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 deve essere fissato nel 20% dei dipendenti in servizio, cioè lo stesso tetto dettato per il complesso delle assunzioni flessibili. Lo dice la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio n. 85/2018. Ricordiamo che la disposizione non detta uno specifico vincolo per i responsabili, ma solamente per i dirigenti. Siamo in presenza di un parere innovativo, nel senso che è la prima volta che i giudici contabili si pronunciano su questo aspetto.
La indicazione contenuta nella deliberazione dei giudici contabili capitolini è molto chiara ed inequivoca: non vi sono nel dettato legislativo tetti specifici ed espressi per le assunzioni di “personale non dirigenziale cui affidare posizioni organizzative .. ovvero di alta specializzazione”. In assenza di uno specifico tetto dettato dal legislatore “occorre spostare l’attenzione sui tetti fissati per le assunzioni del personale a tempo determinato complessivamente considerato”. Tali tetti sono fissati dalla normativa (e peraltro ribaditi nel CCNL 21 maggio 2018) nel 20% del personale a tempo indeterminato alle dipendenze della stessa amministrazione alla data del 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente. Dall’ambito di applicazione di questa disposizione sono esclusi solamente i dirigenti: “nel rispetto di detto tetto complessivo è rimesso all’ente locale, nell’ambito del proprio regolamento di organizzazione, il contemperamento e la ripartizione del personale in conformità alle proprie esigenze interne, nell’esercizio dell’autonomia riconosciuta a livello costituzionale”.

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