Lavoro accessorio: voucher verso la tracciabilità

Il Consiglio dei Ministri n. 119 di venerdì 10 giugno 2016, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato alcune modifiche al D.Lgs. n. 81/2015 riguardanti il lavoro accessorio. In particolare, sono due le novità apportate. La prima, volta a garantirne la piena tracciabilità, mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a tale modalità di lavoro,  siano tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare mediante sms o posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione.

Gli imprenditori agricoli dovranno effettuare la medesima comunicazione ma con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di mancata comunicazione sarà applicabile la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore e non sarà applicabile la c.d. diffida obbligatoria. La seconda novità, invece, esclude il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali potranno avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L’esclusione è motivata dal fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ad ulteriori.
Bisogna però tener presente che per diventare definitive queste modifiche occorrerà ancora del tempo, considerando che il CdM ha solo approvato in via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive di 5 decreti legislativi del Jobs Act.

“La misura che consente una piena tracciabilità dei voucher, conferma il nostro impegno a combattere ogni forma di illegalità e di precarietà nel mercato del lavoro e a colpire tutti i comportamenti che sfruttano il lavoro ed alterano una corretta concorrenza tra le imprese”, ha commentato il Ministro Poletti a conclusione del Consiglio dei Ministri. A questo affiancheremo poi – ha sottolineato Poletti – un aumento dei controlli specifici, grazie alla razionalizzazione delle attività ispettive resa possibile dalla costituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, applicheremo la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente, da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui venga omessa la comunicazione”.

 

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