L’ARAN sul conferimento di mansioni superiori

Orientamento applicativo del 24/05/2016 n. RAL_1844

DOMANDA

E’ possibile, ai sensi dell’art. 8, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 e dell’art.52 del D.Lgs. n. 165/2001, attribuire ad un dipendente inquadrato nella categoria C, a titolo di mansioni superiori, quelle proprie dei profili della categoria D, con trattamento stipendiale corrispondente alla posizione economica D3?

RISPOSTA

Relativamente a tale specifica problematica, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

  • la disciplina del conferimento delle mansioni superiori, come noto, è contenuta nell’art.8 del CCNL del 14.9.2000 e nell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001;
  • al dipendente possono essere conferite, a titolo di mansioni superiori, solo quelle della categoria immediatamente superiore (art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999);
  • le ipotesi legittimanti il conferimento al lavoratore di mansioni superiori sono quelle indicate espressamente nell’art.8 del CCNL del 14.9.2000 e nell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001; tra queste vi è anche quella della vacanza del posto di organico (art.8, comma 2, lett. a) del CCNL del 14.9.2000);
  • l’assegnazione deve avere carattere temporaneo; l’art. 8 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce la durata massima dell’assegnazione a mansioni superiori del lavoratore per ciascuna delle ipotesi considerate; nel caso della copertura del posto vacante, l’assegnazione può aver luogo per una durata di sei mesi prorogabile per altri sei mesi solo qualora siano state già avviate le procedure per la copertura del posto vacante;
  • sulla base delle precedenti previsioni, ad un dipendente inquadrato in profili della categoria C, possono essere affidate anche mansioni superiori relative a profili della categoria D3.
  • infatti, anche se all’interno della unica categoria D sono previsti due distinti gruppi di profili, aventi un diverso trattamento stipendiale iniziale, rispettivamente, in D1 e in D3, si tratta comunque di profili appartenenti alla medesima categoria (la D) e, pertanto, anche rispetto al personale in possesso di un profilo professionale avente l’accesso in C1, la categoria immediatamente superiore, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs.n.165/2001 e dell’art.2 del CCNL del 31.3.1999, è sempre rappresentata dalla categoria D;
  • pertanto, per soddisfare temporaneamente le proprie esigenze organizzative, l’ente potrebbe attribuire anche al dipendente di categoria C le mansioni superiori del profilo di categoria D3, nel rigoroso rispetto delle precise prescrizioni sia dell’art.52 del D.Lgs.n.165/2001 sia dell’art.8 del CCNL del 14.9.2000, con riferimento alle condizioni legittimanti l’applicazione dell’istituto ed ai limiti di durata temporale per lo stesso previsti;
  • l’assegnazione a mansioni superiori, non costituendo una forma di inquadramento definitivo nella categoria superiore né, comunque, una forma di accesso, non presuppone necessariamente il possesso da parte del dipendente interessato del titolo di studio ordinariamente prescritto per l’assunzione di personale nella categoria superiore (salvo evidentemente il caso in cui vengano in considerazione le mansioni di uno specifico profilo professionale che richiedano il possesso di un determinato titolo di studio e/o di abilitazione professionale: geometra, ingegnere, avvocato, ecc.). Quello che rileva è la effettiva capacità del lavoratore a svolgere le nuove mansioni, come valutata, con conseguente assunzione di responsabilità, da parte del datore di lavoro pubblico;
  • spetta al singolo ente, nella sua veste di datore di lavoro, ogni valutazione in ordina sia alla sussistenza dei presupposti per il ricorso all’assegnazione delle mansioni superiori sia in ordine alla durata della stessa.

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7 thoughts on “L’ARAN sul conferimento di mansioni superiori

  1. Una pubblica amministrazione ha nel proprio organico personale inquadrato nella qualifica B, ma altamente qualificato (avvocati abilitati ecc).
    In un sistema di bisogno di spending review, nel caso in cui l’amministrazione avesse necessità di tali alte qualifiche specializzate, potrebbe assegnare provvisoriamente tali qualifiche ai dipendenti di fascia bassa? la differenza contributiva e stipendiale assegnata al dipendente interno è certamente inferiore a una eventuale nuova assunzione.

  2. se svolgo competenze relative a mansioni superiori chi deve certificarle? o posso fare domanda al dirigente e attendere una sua risposta? se infatti non sono stato inquadrato come D da anni e anni svolgo le stesse mansioni.

  3. Salve,
    Lavoro per un Ente Locale inquadrato come B1 ma da circa 4 anni svolgo mansioni di amministratore di rete controllo servers di 4 distinte sedi filiali rispondo all’ HelpDesk informatico di un parco macchine di varie centinaia di PC, riparo sia HW che SW le attrezzature di proprietà dell’ente, di fatti, senza però aver mai ricevuto un incarico ufficiale.

    “Nell’ente non esiste nessuna figura giuridica che ricopre l’incarico”.

    Quali sono le reali possibili soluzioni al mio problema?

  4. Lavoro per un Ente Locale e sono inquadrata nella posizione economica B7 nel settore Viabilità, da 15 anni. Mi occupo relativamente al conferimento degli incarichi e stipula convenzione dei professionisti esterni, nonché alla preparazione di parcelle e delle liquidazioni di fatture elettroniche relativa agli stessi. Inoltre collaboro nella segreteria del dirigente con mansioni varie riguardanti anche all’invio dei dati alla Sezione centrale dell’Osservatorio Anac . Di fatto ad oggi non ricopro ciò che mi compete con nessun riconoscimento giuridico per le competenze che svolgo e la mia domanda è posso avvalermi dell’istanza per le mansioni superiori, in considerazione del fatto inoltre, di avere i requisiti appartenenti al settore in cui opero essendo in possesso di un diploma di Geometra?
    Anticipatamente ringrazio in attesa di riscontro.

  5. Buongiorno,
    “l’assegnazione deve avere carattere temporaneo; l’art. 8 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce la durata massima dell’assegnazione a mansioni superiori del lavoratore per ciascuna delle ipotesi considerate; nel caso della copertura del posto vacante, l’assegnazione può aver luogo per una durata di sei mesi prorogabile per altri sei mesi solo qualora siano state già avviate le procedure per la copertura del posto vacante;”
    Ma se per scelta o per errore si va oltre i 6/12 mesi? Quale è la possibile conseguenza?
    Grazie e cordiali saluti

  6. Buonasera sono un dipendente ASP con la qualifica di Assistente Amministrativo, per anni sono stata abilitata dall ‘Azienda all’invio delle comunicazioni obbligatorie online ai centri per l’impiego territoriali
    Questo compito è sempre stato svolto negli altri Enti da un collaboratore Amministrativo Professionale, una qualifica immediatamente superiore alla mia. Posso richiedere mansioni superiori?

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