L’applicazione delle norme sulle assunzioni

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

Le amministrazioni locali e regionali devono attualmente applicare le regole per le assunzioni di personale a tempo in determinato dettate dal d.l. n. 90/2014 e dalle successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le disposizioni contenute nel d.l. n. 4/2019. La concreta applicazione delle radicali novità dettate dal d.l. n. 34/2019 è infatti rinviata alla data che sarò fissata nello specifico decreto del Ministro della Funzione Pubblica e molto probabilmente è differita allo 1° gennaio del 2020. Di conseguenza, le singole amministrazioni locali e regionali devono dare corso alla effettuazione delle assunzioni sulla base delle regole dettate dalla normativa attualmente applicabile, quindi applicando le disposizioni che fissano i tetti delle assunzioni in relazione ai risparmi realizzati attraverso le cessazioni di personale. Queste assunzioni devono soddisfare i vincoli procedurali dettati dal legislatore e devono essere effettuate di regola attraverso concorsi pubblici o progressioni di carriera, fermo restando che lo scorrimento delle graduatorie è consentito, ma non per i concorsi banditi nel 2019, e che le progressioni verticali sono consentite fino al 2020.
Il presidente dell’ANCI e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha nel frattempo richiesto al Ministro della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone una serie di interventi sulla gestione delle risorse umane di chiarimento delle più recenti scelte legislative e di rimozione di alcune rigidità che si sono determinate, in particolare per le novità dettate dalla legge n. 145/2018.

Le capacità assunzionali

Le amministrazioni comunali, le città metropolitane e le regioni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato nel tetto del 100% dei risparmi delle cessazioni 2018. A queste capacità assunzionali esse possono aggiungere i risparmi determinati dalle cessazioni che intervengono nel 2019, rispettando il vincolo di non dare corso alla effettiva assunzione fino a che le cessazioni non si saranno effettivamente concretizzate.
Ricordiamo che per le province le regole sono diverse: è previsto come tetto alle capacità assunzionali il 100% dei risparmi delle cessazioni dell’anno precedente per gli enti che hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti inferiore al 20%, mentre se tale rapporto è superiore, le capacità assunzionali sono pari al 25% dei risparmi dei cessati dell’anno precedente.

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