La tutela si estende ai collaboratori

Fonte: Il Sole 24 Ore

Sul fronte lavoristico, la responsabilità solidale negli appalti è stata ritoccata dal decreto sull’occupazione, il Dl 76/2013. L’articolo 9 estende la solidarietà prevista dall’articolo 29 del Dlgs 276/2003 anche ai compensi e agli obblighi di natura contributiva e assicurativa in favore di lavoratori con contratti di natura autonoma, fatta eccezione per gli appalti stipulati dalla pubblica amministrazione.
È un intervento che va – di fatto – a dare una veste normativa a quanto già affermato dalla prassi. La circolare 5/2011 del ministero del Lavoro, infatti, facendo riferimento allo stesso articolo 29 della legge Biagi (che usava genericamente il termine «lavoratori») aveva indicato come beneficiari delle tutele poste dal regime della responsabilità solidale non soltanto i lavoratori subordinati ma anche gli altri soggetti impiegati nell’appalto con diverse tipologie contrattuali, come i collaboratori a progetto e gli associati in partecipazione. Anche l’Inps, nella circolare 106/2012, aveva ribadito lo stesso principio.
Questo consiste nell’obbligazione in solido che il committente imprenditore o datore di lavoro ha con l’appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del lavoro, entro due anni dalla cessazione dell’appalto.
Il decreto 76/2013, dal 28 giugno scorso, fa scattare la solidarietà anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori autonomi. Con la circolare 35/2013, il ministero del Lavoro ha chiarito che il riferimento della norma si limita ai collaboratori coordinati e continuativi e ai collaboratori a progetto impiegati nell’appalto, e non anche ai lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva ad assolvere i relativi oneri.
Anche questi soggetti godono dunque delle tutele già previste per i lavoratori dipendenti: la prima riguarda il compenso, l’altra è di natura contributiva. Quest’ultima, nell’ipotesi dei lavoratori cosiddetti parasubordinati, si traduce nell’obbligo di versare la contribuzione alla gestione separata, laddove sia dovuta.
Chi appalta deve quindi rispettare i presupposti di legge, anche per evitare rivendicazioni dai lavoratori impiegati nell’appalto: questi, infatti, possono proporre azione diretta nei confronti del committente perché risponda in solido con l’appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, dei trattamenti retributivi e previdenziali dovuti (sia contributivi e assistenziali, sia assicurativi).
Il limite temporale di due anni per far valere la responsabilità solidale per il pagamento dei debiti è un termine di decadenza per l’esercizio dei relativi diritti, sia per i lavoratori, sia per gli enti previdenziali. Sulle somme per le quali il committente è chiamato a rispondere in solido, il ministero del Lavoro (circolare 2/2012) ha precisato che, in seguito alla modifica apportata dal Dl 5/2012, il regime di solidarietà non si applica alle sanzioni civili.
Per cercare di evitare la corresponsabilità, bisogna adottare tutte le verifiche possibili sulla regolarità dei soggetti coinvolti nella filiera: ad esempio, richiedendo il Durc ma anche attraverso altre verifiche formali (l’iscrizione al registro imprese, il modello di comunicazione preventiva obbligatoria, e così via).

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