La stretta coinvolge anche i lavori urgenti

Fonte: Il Sole 24 Ore del lunedì

Sempre al fine di mettere un freno alle spese degli enti locali, il Dl 174/2012 è particolarmente restrittivo anche sui lavori pubblici di somma urgenza dovuti a eventi eccezionali o imprevedibili, che spesso, anche per la notevole frequenza cui vi si ricorre e per gli elevati importi connessi, hanno ripercussione di notevole entità sugli equilibri finanziari dell’ente.
Si supera il precedente ordinamento più “blando”, che prevedeva una regolarizzazione dei lavori ordinati – a cura del responsabile del procedimento – a pena di decadenza entro 30 giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno, e la comunicazione al terzo interessato (appaltatore/fornitore) contestualmente alla regolarizzazione. I lavori di somma urgenza vengono ricondotti nell’ambito della casistica dei debiti fuori bilancio, come tali soggetti alla relativa procedura, coinvolgendo il responsabile del procedimento, la giunta e il consiglio comunale. A quest’ultimo viene di fatto demandato il compito di verificare la sussistenza dei presupposti normativi e contabili in ordine alla legittimità della procedura intrapresa e di apprestare la relativa copertura finanziaria.
Infatti, nel sostituire l’articolo 191, comma 3, del Dl 267/2000, il Dl 174/2012 prevede che, «per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la giunta, entro dieci giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all’organo consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare».
Si tratta, quindi, di un controllo consiliare immediato (con funzione di ratifica dell’operato del responsabile del procedimento che ha ordinato i lavori). Una novità che potrebbe limitare i lavori di somma urgenza ai casi in cui l’intervento è assolutamente indifferibile e condivisibile.

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