La spesa per il personale in comando ed in convenzione – Il Commento di C. Dell’Erba

di C. Dell’Erba (www.ilpersonale.it 27/6/2016)

Le spese per il personale in comando, per le convenzioni per la gestione associata ex articolo 30 D.Lgs. n. 267/2000, per le convenzioni per la utilizzazione congiunta dei responsabili ex articolo 14 CCNL 22.1.2004 e per le assunzioni o ricorso a forme di lavoro autonomo caratterizzate dal ricorso al comma 557 della legge n. 311/2004 per la quota entro il tetto del normale orario di lavoro non entrano nel tetto agli oneri per le assunzioni flessibili di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010. Le amministrazioni cedenti che ricevono rimborsi dagli enti utilizzatori devono includere comunque figurativamente queste risorse nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili. Nel tetto complessivo per questo tipo di assunzioni entrano invece gli oneri per il ricorso al comma 557 della legge n. 311/2004 per la quota eccedente il normale orario di lavoro, quota che per il Consiglio di Stato non può spingersi comunque oltre la soglia massima delle 48 ore settimanali. Sono queste le indicazioni dettate dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 23 dello scorso 20 giugno. La pronuncia risolve i numerosi contrasti interpretativi che si erano determinati sulle modalità di concreta applicazione di questa disposizione. Essa ha inoltre il pregio di fornire una risposta ad ampio spettro sui vincoli dettati dalla previsione di un tetto di spesa per le assunzioni flessibili. Non si può fare a meno di evidenziare il rilievo innovativo che assume il richiamo alla necessità di considerare figurativamente inclusi nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili tali oneri, così da impedire che queste risorse possano essere utilizzare per altre finalità sempre nell’ambito del tetto di spesa del personale.

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