La riduzione dei compensi alle avvocature comunali. Problematiche operative

di V. Giannotti (www.ilpersonale.it 29/7/2014)

L’Art. 9 del d.l. n. 90/2012, in fase di conversione in legge, rubricato “Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e  delle avvocature degli enti pubblici” dispone quanto segue:
comma1 – … Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate é ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali;
comma 2 – In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione  dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell’Avvocatura dello  Stato, non sono corrisposti compensi professionali;
comma 3 – I commi 1, terzo periodo, e 2 si  applicano alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Continua a leggere l’articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *