La responsabilità per la mancata pubblicità degli incarichi

Approfondimento di C. Dell'Erba

In caso di mancata pubblicazione sul sito internet degli incarichi conferiti a soggetti esterni non deve essere corrisposta la indennità di risultato ai dirigenti e la violazione di tale vincolo determina la maturazione di responsabilità amministrativa. Invece, dalla mancata trasmissione alla Funzione Pubblica delle informazioni sugli incarichi conferiti non scaturisce automaticamente la maturazione di responsabilità amministrativa. Sono queste le principali indicazioni che si ricavano dalla sentenza della Corte dei Conti del Lazio n. 323/2016. La pronuncia contiene inoltre elementi di grande rilievo per evidenziare gli ambiti entro cui giudicare la condotta del sindaco, del segretario/direttore generale che ha disposto la corresponsione della indennità di risultato e dei componenti l’organismo di valutazione.
Si deve evidenziare che gli elementi di maggiore rilievo di questa pronuncia sono i seguenti due: si circoscrive l’ambito di applicazione della disposizione che vieta il conferimento di nuovi incarichi in caso di mancata comunicazione alla Funzione Pubblica dell’elenco di quelli conferiti e si sancisce in modo inequivoco il divieto di corrispondere le indennità di risultato ai dirigenti nella ipotesi in cui non si siano rispettati i vincoli di pubblicità relativi al conferimento di tali incarichi.

La mancata pubblicazione

La sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Lazio evidenzia che maturano, sulla base del dettato normativo, due distinte forme di responsabilità “concorrenti, non alternative” in caso di mancata pubblicazione sul sito internet dell’ente delle informazioni sugli incarichi conferiti a soggetti esterni: “con l’art.1, comma 127, della legge n. 662/96, come modificato dall’art. 3, comma 54, della legge n. 224/2007, la responsabilità disciplinare ed erariale per il pagamento del corrispettivo di incarichi non pubblicati sul sito web, e con l’art. 54, comma 9, del D.Lgs. n. 150/2009 il divieto di liquidare l’indennità di risultato al dirigente conferente l’incarico non pubblicato sul sito web”. La indicazione che si deve trarre da tale dettato legislativo è che siamo in presenza “di un illecito tipizzato quanto alla individuazione del danno, danno che, a fronte di un espresso divieto di corresponsione dell’emolumento, è costituito dall’ammontare dell’emolumento stesso” ed inoltre, viene aggiunto, che “tale erogazione concreta danno erariale sino a quando l’amministrazione stessa non si attivi nei confronti del percettore recuperando, concretamente, quanto indebitamente liquidato”.

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