La recidiva nell’ambito delle sanzioni disciplinari

di R. Squeglia (www.ilpersonale.it 6/6/2014)

L’art. 7, comma 8, della legge n. 300/70 ((1)), si occupa dell’effetto “amplificatore” della recidiva che traduce, in campo disciplinare, l’istituto di derivazione penalistica in virtù della quale “…un’infrazione disciplinare commessa dal dipendente è punita in modo più severo per il sovrapporsi, entro un determinato periodo di tempo, ad un’altra infrazione già rilevata e sanzionata…” ((2)) limitandone a due anni la rilevanza, ad ogni effetto. Stabilisce un principio ripreso, negli esatti termini, dal comma 8, dell’art. 24, del Ccnl del comparto regioni autonomie locali ((3)), una delle poche disposizioni superstiti dell’impianto disciplinare recato dal primo contratto collettivo di natura “privatistica”.
In dottrina ((4)), si richiama un approdo giurisprudenziale di legittimità (Suprema Corte di cassazione n. 7768 del 23 agosto 1996) che, sul problema della necessità o meno di previa contestazione della recidiva, “…ha elaborato una fondamentale distinzione, a seconda che la stessa (recidiva) rappresenti un elemento costitutivo del nuovo illecito addebitato al lavoratore oppure sia mero criterio di determinazione della sanzione adeguata al fatto: solo nel primo caso, infatti, la recidiva dovrà essere oggetto della preventiva contestazione degli addebiti, a pena di nullità della sanzione successivamente irrogata, mentre allorquando il riferimento ai precedenti disciplinari venga utilizzato solo come strumento per individuare la pena proporzionata all’illecito commesso, la recidiva non deve essere necessariamente richiamata in sede di contestazione…”. (Nel medesimo senso la sezione lavoro della stessa S.C., nell’arresto n. 18294 del 23 dicembre 2002).

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