La p.a. paga i contributi se il sindaco lascia il lavoro

Fonte: Italia Oggi

Gli amministratori locali lavoratori autonomi qualora richiedano il versamento degli oneri previdenziali a carico dell’ente presso cui esercitano il loro mandato, ai sensi dell’articolo 86, comma 2 del Tuel, devono astenersi del tutto dall’attività lavorativa. Tale sospensione deve essere messa nero su bianco in un’apposita certificazione da inoltrare all’ente e all’istituto previdenziale. È quanto ha osservato la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, nel testo del parere n. 95/2014, confermando le conclusioni cui nei mesi scorsi era pervenuta la sezione regionale della Basilicata, in merito al pagamento, da parte degli enti locali, della somma forfetaria annua per oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nel caso di amministratori lavoratori autonomi. Il casus belli sollevato si fonda sulla presunta diversità di trattamento per gli amministratori lavoratori dipendenti i quali, per aver diritto al pagamento degli oneri da parte dell’ente, devono necessariamente collocarsi in aspettativa non retribuita dal proprio datore di lavoro ed è palese che, nel caso di lavoratori autonomi, tale differenza sia più marcata in quanto non è contemplato, in tali evenienze, l’istituto dell’aspettativa. Per la magistratura contabile lombarda, l’opzione del collocamento in aspettativa non può essere misurata differentemente per il lavoratore dipendente rispetto a quello autonomo. La ratio dell’articolo 86 Tuel è, infatti, quello di «premiare» l’amministratore che sceglie di non esercitare più il suo lavoro da dipendente o la sua professione, per dedicarsi alle attività politico-istituzionali presso l’ente ove esercita il proprio mandato. Se si giungesse a una diversa soluzione, si legge nel parere, stabilendo che l’ente sia tenuto a corrispondere gli oneri contributivi dell’amministratore-lavoratore autonomo, si avallerebbe un’interpretazione che faciliterebbe quest’ultimo, aggravando il bilancio comunale di tali oneri senza che, dall’altra parte, ci sia «una corrispettiva dedizione del tempo lavorato ai soli compiti di amministratore locale». Senza dimenticare che, come ha rilevato anche la Corte dei conti lucana, permettendogli di svolgere ugualmente la sua professione, si finirebbe per consentire l’alterazione delle condizioni di mercato, dal momento che, in questo modo, l’amministratore locale non sarebbe gravato dall’obbligo di versamento degli oneri contributivi e assistenziali. Pertanto, conclude la Corte, il secondo comma dell’articolo 86 Tuel, può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo che svolga le funzioni di amministratore locale si astenga del tutto dall’attività lavorativa.

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