La p.a. non molla le consulenze

Fonte: Italia Oggi

Quasi un miliardo e 300 milioni di euro spesi nel 2011 dalle pubbliche amministrazioni per incarichi e consulenze, con una chiarissima tendenza a violare le norme sul contenimento della spesa connessa.Il quadro che emerge dai dati rilevati dal dipartimento della Funzione pubblica attraverso il sistema «Perla P.a.» in tema di collaborazioni esterne è prevalentemente a tinte fosche.Secondo le rilevazioni di palazzo Vidoni, gli incarichi di collaborazione e consulenza affidati dalle pubbliche nel 2011 sono stati 277.085 per un totale di 1.292.822.526,18, con un incremento lievissimo del numero totale degli incarichi (più 0,26%) e un più deciso aumento dei compensi liquidati rispetto al 2010, quando l’importo fu di euro 1.244.050.255,59; nel 2009 l’importo liquidato fu maggiore: euro 1.490.194.880,44.Emerge piuttosto chiaramente, dunque, la tendenziale stabilità sia del numero complessivo degli incarichi di collaborazione esterna e di consulenze, sia della spesa annualmente affrontata.Non si tratta, tuttavia, di un dato positivo, tutt’altro.
All’opposto, è la certificazione della sostanziale violazione delle disposizioni contenute nel dl 78/2010, convertito in legge 122/2010.
Si nota, infatti, un contrasto palese con due previsioni.
La prima, è contenuta nell’articolo 6, comma 7, della citata norma della manovra estiva 2010, ai sensi del quale «al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.
196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009».
La seconda, nell’articolo 9, comma 28, che impone la riduzione della spesa per incarichi di collaborazione mediante contratti co.co.co.
del 50% rispetto al 2009.Nel 2011 le disposizioni della legge 122/2010 erano già pienamente operanti ed a regime.
Ci si sarebbe, di conseguenza, dovuto aspettare una drastica riduzione della spesa, molto vicina all’80% imposto dalla legge; molto vicina e non direttamente della misura imposta, perché ovviamente la liquidazione delle somme tiene conto anche di contratti pluriennali, affidati in anni precedenti.
Invece, come dimostra la rilevazione, lungi dal diminuire la spesa del 2011 rispetto al 2009, addirittura aumenta, seppur di poco.
Con buona pace delle misure di risparmio introdotte nel 2010.È evidente che le amministrazioni pubbliche non sono in grado di autoregolarsi per ridurre il ricorso alle collaborazioni esterne, nonostante i vincoli normativi e la copiosissima giurisprudenza della Corte dei conti, che sanziona e condanna molto spesso avventati contratti di tale natura.La criticità dell’intero sistema è ulteriormente confermata, se non aggravata, dall’analisi nel dettaglio delle migliaia di incarichi conferiti, che vanno dalla docenza ad imprecisate attività di supporto agli uffici, dalla collaborazione come orchestrale allo studio sociologico, dalla difesa in giudizio al frazionamento di terreni.
Ma le fattispecie sono molte altre.Ebbene, si riscontra un vero e proprio «inquinamento» della rilevazione, dovuto proprio al miscuglio di oggetti contrattuali promiscui, non tutti rientranti, a ben vedere, nel concetto di collaborazioni esterne.
A causa di una giurisprudenza amministrativa (specie del Consiglio di stato) e contabile piuttosto incerta, sono stati caricati nel sistema come incarichi di collaborazioni oggetti contrattuali che, invece, andrebbero qualificati come appalti di servizi: attività di progettazione, incarichi urbanistici, indagini geologiche, consulenze gestionali, difesa in giudizio.
Non risulta ancora definitivamente recepito tra operatori e giurisprudenza che le attività attratte dal dlgs 163/2006 e descritte dall’allegato IIA e IIB sono appalti di servizi veri e propri e non lavori «autonomi», a nulla rilevando, nell’ordinamento europeo che regola gli appalti, i concetti di «personalità della prestazione» propri dell’ordinamento italiano, che risulta totalmente recessivo rispetto a quello europeo, vertendosi in materia di liberalizzazione dei mercati e tutela della concorrenza.Solo con una più chiara definizione di consulenze e collaborazioni le rilevazioni della Funzione pubblica risulteranno maggiormente chiare e credibili, rispetto al tema delicatissimo e comunque operosissimo della spesa per consulenze e collaborazioni.

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