La mancata costituzione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari non rende automaticamente nullo il licenziamento del dipendente pubblico

Approfondimento di V. Giannotti

A seguito dell’annullamento del procedimento disciplinare da parte della Corte di Appello, in quanto effettuato da un organo diverso dall’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari non costituito dall’ente, i giudici di Palazzo Cavour ne confutano le conclusioni. In particolare, per la Suprema Corte, la norma invocata dai giudici territoriali (art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 165/2001): a) fa riferimento alla “individuazione” e non alla obbligatoria “istituzione” di uno specifico ufficio competente per i procedimenti disciplinari; b) non richiede che tale individuazione sia espressa e debba avvenire con apposito provvedimento. Proprio a tal riguardo, i principi che regolano la difesa da parte del dipendente, devono assicurare la necessaria terzietà e imparzialità dell’organo che infligge la sanzione e, se non individuato dall’ente, è necessario verificare in concreto se tale principio di terzietà sia stato o meno rispettato. Nel caso di specie andava, quindi, verificato in concreto, pur in mancanza dell’atto di costituzione dell’UPD, se il dirigente che abbia irrogato la sanzione espulsiva sia o meno in una posizione di “terzietà” rispetto al lavoratore incolpato e all’ufficio che segnala l’addebito. In altri termini, secondo gli Ermellini, quello che rileva non è la formale costituzione dell’UPD ma esclusivamente se la garanzia posta al dipendente sia stata rispettata da parte dell’organo dell’amministrazione che abbia emanato la sanzione espulsiva, in considerazione dei principi costituzionali a cui sono sottoposte le PA (artt. 54,97 e 98 Cost). Tali sono le conclusioni della Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza 4 novembre 2016, n. 22487.

Il fatto
La Corte territoriale annullando la sentenza del Tribunale di prime cure, aveva dichiarato la nullità del licenziamento e la prosecuzione del rapporto di lavoro del dipendente, condannando di conseguenza la PA a riammettere in servizio il dipendente licenziato e a corrispondergli l’importo delle retribuzioni dalla data della notifica del ricorso di primo grado fino alla sentenza di appello, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo e alle spese processuali del doppio grado di merito del giudizio. Secondo i giudici di Appello, le risultanze processuali, all’epoca dei fatti, avevano evidenziato come l’Amministrazione non avesse costituito uno specifico ufficio per i procedimenti disciplinari né avesse attribuito ad un determinato ufficio preesistente la competenza per i procedimenti disciplinari medesimi, avendovi provveduto solo successivamente.

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