La legge sulle unioni civili: cosa cambia per i dipendenti del servizio sanitario nazionale – Il Commento di S. Simonetti

di S. Simonetti

Una recente pronuncia della Corte costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3 della legge 104/1992 laddove tra i  beneficiari dei permessi “…. non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità” (sentenza n. 213 del 23.9.2016). Questo importante principio costituisce l’occasione per verificare cosa cambia nel trattamento normativo del personale dipendente a seguito della promulgazione della legge sulle Unioni civili che – pur riguardando situazioni giuridiche differenti dalla convivenza – ha sistematizzato molti aspetti controversi.
Il 5 giugno scorso è entrata in vigore la legge n. 76 del 2016, concernente le unioni civili:  l’Italia ha così colmato – almeno parzialmente – il divario che la separa da altri paesi europei. Aldilà della grande importanza della legge e del dibattito che ha suscitato sul piano ideologico, va ricordato che dalle nuove norme discendono anche molti aspetti pratici che trascendono dagli aspetti  morali o ideali. In tal senso può essere interessante verificare quali siano le novità per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale in relazione al rapporto di lavoro. La legge è costituita da un articolo unico di 69 commi – come è tradizione quando una legge viene approvata ricorrendo al voto di fiducia –   e la norma chiave per questa verifica è il comma 20 laddove si sancisce che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.  Quindi ogni qualvolta una disposizione legislativa o una clausola contrattuale si riferisce alla figura del “coniuge” deve estendersi l’applicazione  anche alle parti di una unione civile; e ciò accade in automatico, senza cioè alcuna interposizione o estensione formale. Può essere utile un’osservazione preliminare sulla questione dello stato civile, in relazione alla condizione di celibe/nubile/coniugato/coniugata/vedovo/vedova e, d’ora in poi, di unito civilmente.

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