La incentivazione delle funzioni tecniche e la Legge di Bilancio 2018

Approfondimento di C. Dell'Erba

Le disposizioni dettate dalla legge di bilancio 2018, che ricordiamo essere contenute nel comma 526, che aggiunge il comma 5 bis all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016, cd nuovo codice degli appalti, dovrebbero consentire di tenere fuori dal tetto di spesa del personale e da quello del fondo per la contrattazione decentrata, le incentivazioni delle funzioni tecniche.

Con questa disposizione il legislatore vuole dare una risposta agli effetti determinati dai pareri della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 7 e 24, ambedue del 2017. Con tali pareri è stato chiarito che, a differenza di quanto previsto per la incentivazione per la realizzazione di opere pubbliche di cui agli articoli 92 e 93 dell’abrogato D.Lgs. n. 163/2006, le risorse destinate alla incentivazione delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 entrano nel tetto del fondo per la contrattazione decentrata, ai fini del non superamento del fondo del 2016. In termini concreti, ciò avrebbe determinato il taglio da parte delle amministrazioni delle altre risorse destinate alla incentivazione del personale, quindi con effetti traumatici in tutti gli enti e dirompenti negli enti in cui le risorse della parte variabile del fondo sono ridotte e/o la misura degli incentivi per le funzioni tecniche è assai elevata. Altro effetto determinato da tali pareri è la inclusione di questi oneri, anche in questo caso a differenza di quanto previsto dalle precedenti disposizioni, nel tetto della spesa per il personale.
La norma non è chiarissima in questa direzione, ma le sue indicazioni sembrano comunque andare in tale senso.

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