La erogazione di compensi illegittimi ai segretari

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

di CARLO DELL’ERBA

Devono essere giudicati come illegittimi i compensi percepiti dai segretari in assenza di specifiche previsioni contrattuali nazionali, come indennità di risultato in assenza dei presupposti, in misura maggiorata rispetto a quanto spettante e per l’assegnazione, fin tanto che era possibile, dell’incarico di direttore generale nei piccoli Comuni senza un atto formale ed in assenza della attribuzione di compiti aggiuntivi rispetto a quelli spettanti al segretario. In questi casi nella maturazione della prescrizione occorre tenere conto dell’eventuale occultamento doloso e del fatto che, in presenza dello stesso sindaco che ha conferito l’incarico, non decorrono i relativi termini. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni contenute in recenti sentenze della magistratura contabile.

L’occultamento doloso

In caso di comportamenti che determinano un occultamento doloso delle fattispecie che possono determinare la maturazione di responsabilità amministrativa, i termini di maturazione della prescrizione non decorrono. I compensi illegittimamente erogati ai segretari sia per l’incarico di direttore generale che per la indennità di risultato in assenza delle condizioni previste dalla normativa che per altre voci non spettanti, determinano la maturazione di responsabilità amministrativa. Possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate dalla sentenza della Corte dei conti della Toscana n. 217/2018.
Matura responsabilità per la percezione della indennità di direttore generale dopo che con “la legge n. 191/2009, art. 2, comma 186, lett. d), modificata dalla legge n. 42/2010 art. 1 quater, lett. d), è stata limitata la possibilità della nomina di un Direttore Generale solamente ai Comuni con popolazione superiore ai 100mila abitanti”. Tale responsabilità matura qualunque sia la terminologia utilizzata: “la indennità, prima riconosciuta come speciale assegnata in un Comune di IV classe (e spettante ai segretari di Comuni di 2^ classe) sotto forma di retribuzione di posizione ed in seguito qualificata indennità di direzione generale, appare illegittimamente assegnata ed i compensi percepiti relativi alla citata indennità sono, pertanto, privi di giustificazione e fondamento giuridico, sicché la parte convenuta va condannata per le due poste contestate”.

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