La dirigenza sanitaria nella riforma Madia – Il Commento di G. Crepaldi

di G. Crepaldi (www.ilpersonale.it 22/6/2016)

L’art. 11 della legge Madia (7 agosto 2015 n. 124 del 2015) delega il Governo all’adozione, fra gli altri, di un decreto legislativo in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici ed, in particolare alla lettera p), reca i criteri per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari.
Pare evidente l’obiettivo di conformare maggiormente le nomine della dirigenza nel settore sanitario ai principi di trasparenza e merito, allentando i rapporti tra gli organi politici regionali e puntando sulla valutazione del profilo tecnico-professionale del soggetto che assumerà l’incarico. Si prosegue dunque nel solco già avviato dal d.l. n. 158 del 13 settembre 2012, convertito in legge 8 novembre 2012 n. 189 che ha innovato in merito alle nomine dei direttori generali.
Per altro verso, la nuova normativa continua a tener conto della specialità del settore.
In merito ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, si prevede l’istituzione presso il Ministero della salute di un elenco nazionale dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di direttore generale, cui si accede mediante avviso pubblico di selezione per titoli. L’elenco unico è aggiornato con cadenza biennale, alimentato con procedure informatizzate e pubblicato sul sito internet del Ministero della salute.
Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che siano in possesso della laurea magistrale e della comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. Occorre anche il possesso dell’attestato rilasciato del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla regione anche in ambito interregionale, la quale può avvalersi anche dell’apporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, tenuto conto della convenzione stipulata dalla medesima Agenzia con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione per la realizzazione di uno specifico programma speciale dedicato alla formazione manageriale in ambito sanitario.

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