La Corte dei conti alle prese con il condono erariale

di G. Crepaldi (www.ilpersonale.it 14/3/2012)

L’art. 1, comma 231, della legge finanziaria per l’anno 2006 (23 dicembre 2005, n. 266) ha introdotto l’istituto del “condono erariale”, in base al quale, se un dipendente, nel giudizio di responsabilità amministrativa, è stato condannato da una sezione regionale della Corte dei conti a risarcire un danno nei confronti della pubblica amministrazione di appartenenza, può chiedere in appello che la controversie venga definita mediante pagamento di una somma non superiore al dieci per cento del danno quantificato nella sentenza impugnata ma non inferiore al venti per cento dello stesso.
Sulla richiesta di condono, la sezione centrale della Corte dei conti delibera in camera di consiglio, con decreto, sentito il pubblico ministero. In caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al trenta per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado e stabilisce il termine per il versamento.

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