La contrattazione decentrata: suggerimenti operativi

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

di CARLO DELL’ERBA

La contrattazione collettiva decentrata integrativa che dà applicazione al CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018 è assai importante e complessa, quindi è opportuno che gli Enti dedichino ad essa la massima attenzione, a partire dalle opportunità offerte dalla possibilità di dare vita, almeno per una parte, alla contrattazione su base territoriale. L’importanza del contratto è data dai temi che ne sono oggetto e dalle conseguenze che si determinano come stimoli e motivazione per il personale. La complessità è data soprattutto dalla quantità assai limitata di risorse disponibili e dalle aspettative alimentate dal contratto nazionale, aspettative per molti versi inevitabili dopo 9 anni di blocco dei contratti nazionali e di apposizione di un rigido tetto al fondo per le risorse decentrate. Alle amministrazioni di ridotte dimensioni il contratto nazionale offre la possibilità di stipulare il contratto, quanto meno per una parte dei temi, su base territoriale: siamo in presenza di una opportunità da cui possono scaturire esiti assai positivi sul contenuto dei contratti.
Tutte le amministrazioni devono, prima di dare avvio alla contrattazione decentrata, nominare la delegazione trattante di parte pubblica e costituire il fondo per il salario accessorio del 2018.
Le parti devono decidere se la decorrenza della entrata in vigore del contratto decentrato scatterà, come avviene ordinariamente, dalla stipula o se è più utile rinviarne l’entrata in vigore ad una data successiva, ad esempio lo 1 gennaio del 2019. In tal caso per l’anno 2018 il contratto collettivo decentrato integrativo si dovrebbe limitare alla ripartizione del fondo sulla base degli istituti previsti dai precedenti contratti.

La delegazione trattante

Spetta alla giunta la competenza alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica e, al suo interno, alla individuazione del presidente, figura che ricordiamo essere dotata di un ruolo specifico, a partire dalla convocazione e presidenza delle riunioni e dalla stipula per conto dell’ente. Le regole per la sua composizione sono, probabilmente in modo voluto, meno chiare di quelle dettate dal contratto dello 1 aprile 1999. Infatti, il nuovo testo non prevede che i componenti la delegazione trattante di parte pubblica debbano essere scelti esclusivamente dirigenti (ambito nel quale vanno compresi anche i segretari ed i direttori generali) ovvero, negli enti che sono sprovvisti della dirigenza, responsabili. Il contratto utilizza la espressione “parte datoriale” con riferimento alla delegazione degli enti. Quindi, da un lato sembra ammettere che gli amministratori possano essere parte (come più volte sollecitato da molti sindaci soprattutto di piccoli comuni) e dall’altro sembra escludere questa possibilità, visto che il d.lgs. n. 165/2001 individua dirigenti e responsabili come soggetti dotati dei poteri e delle capacità del privato datore di lavoro.

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