L’ARAN modifica la propria posizione sugli incentivi al personale nei processi tributari

di V. Giannotti (www.ilpersonale.it 25/2/2014)

Si è già avuto modo di evidenziare in un precedente articolo (Incentivi al personale nei processi tributari e del lavoro (www.ilpersonale.it 18/6/2013)) la posizione restrittiva dell’ARAN sulla possibilità di remunerare il personale a seguito dei rimborsi delle spese di giudizio correlati alla soccombenza della parte avversa in sede di ricorsi tributari. Tale possibilità era contenuta nelle disposizioni di cui al C.c.n.l. del 5 ottobre 2001 all’art.4, comma 3, il quale aveva inserito, tra le risorse di cui all’art. 15, comma 1, lett. k) (specifiche disposizioni di legge per l’incentivazione di prestazioni o risultati del personale), i rimborsi di tali spese, secondo gli effetti applicativi dell’art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 secondo il quale: “2-bis Nella liquidazione delle spese a favore dell’ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell’amministrazione, e a favore dell’ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza”.

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