Incompatibilità incarico: Vicesindaco e attività presso Associazione

Il Servizio Affari Istituzionali e Locali, Polizia Locale e Sicurezza del Sistema delle Autonomie Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia risponde alla seguente domanda posta da un Comune.

Il Comune ha chiesto un parere in ordine al sussistere di un’eventuale incompatibilità, riferita alla figura del vicesindaco, in relazione all’attività prestata dal medesimo nel collaborare con una associazione che cura i centri estivi comunali per ragazzi. Nello specifico l’interessato svolge una funzione di ‘Responsabile di zona’ per i ragazzi che svolgono l’anno di Servizio Civile Solidale, che comporta l’esercizio di ‘una funzione di supporto globale alle attività del centro estivo e soprattutto di affiancamento ai vari coordinatori che si susseguono’. Si precisa che, dovendo sostenere l’interessato con proprio mezzo privato varie trasferte, riceve dall’associazione a tale titolo una somma forfettaria a carattere di rimborso spese (importo che, per la sua modesta entità, non rileva nemmeno ai fini della dichiarazione dei redditi).

Innanzitutto va rammentato che la valutazione della sussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei componenti di un organo elettivo amministrativo è attribuita dalla legge all’organo medesimo[1]. È, infatti, principio di carattere generale del nostro ordinamento che gli organi collegiali elettivi debbano esaminare i titoli di ammissione dei propri componenti.

Così come, in sede di esame delle condizioni degli eletti (art. 41 del d.lgs. 267/2000), è attribuito al consiglio comunale il potere-dovere di controllare se nei confronti dei propri membri esistano condizioni ostative all’esercizio delle funzioni, allo stesso modo, qualora venga successivamente attivato il procedimento di contestazione di una causa di incompatibilità, a norma dell’art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta al consiglio medesimo, al fine di valutare la sussistenza di detta causa, esaminare le osservazioni difensive formulate dall’amministratore e, di conseguenza, adottare gli atti ritenuti necessari.

Ciò premesso, la situazione prospettata va esaminata con riferimento alla vigente disciplina in materia di incompatibilità per gli amministratori degli enti locali, dettata dal d.lgs. 267/2000.

Preliminarmente è da notare che le disposizioni che definiscono ipotesi di incompatibilità si sostanziano in una limitazione al diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito e, pertanto, non sono suscettibili di interpretazione analogica.

In linea generale, si osserva che le preclusioni contemplate all’art. 63 del citato decreto sono ascrivibili al novero delle c.d incompatibilità di interessi: esse hanno infatti la precipua finalità di impedire che possano concorrere all’esercizio delle pubbliche funzioni comunali soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune medesimo o che si trovino comunque in condizioni tali da compromettere l’esercizio imparziale della carica elettiva.

Con riferimento alle prescrizioni imposte dall’art. 63, comma 1, n. 2, del d.lgs. 267/2000, si evince che non può ricoprire la carica di amministratore locale colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione.

Come rilevato dal Ministero dell’Interno[2], la situazione di incompatibilità, in detta fattispecie, è ravvisabile ‘in presenza di un duplice presupposto: il primo di natura soggettiva ed il secondo di natura oggettiva. Sul piano soggettivo, è necessario che l’interessato rivesta la qualità di ‘titolare’ (ad esempio, di impresa individuale) o di ‘amministratore’ (ad esempio, di società di persone o di capitali) ovvero di ‘dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento’ quale può essere, a titolo esemplificativo, l’institore o il procuratore di un’impresa commerciale o il direttore generale di una società per azioni’.

Il Ministero rileva come l’amministratore locale può considerarsi incompatibile qualora, ad esempio, rivestendo uno dei ruoli sopra indicati, abbia parte in appalti nell’interesse del comune, venendo in tal caso a configurarsi una situazione di potenziale conflitto rispetto all’esercizio imparziale della carica elettiva.

Parimenti la citata norma è finalizzata ad evitare che la medesima persona fisica rivesta contestualmente la carica di amministratore di un comune e la qualità di amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di un soggetto che si trovi in rapporti giuridici economicamente rilevanti con l’ente locale, caratterizzati da una prestazione da effettuare all’ente o nel suo interesse, atteso che tale situazione potrebbe determinare l’insorgere di un conflitto di interessi.

In relazione al preciso contenuto della norma richiamata, preso atto della tipologia e delle modalità di svolgimento della collaborazione prestata dal vicesindaco a favore dell’Associazione alla quale è affidata la gestione del centro estivo, non sembrano emergere elementi tali da far ritenere sussistente la causa di incompatibilità indicata espressamente al richiamato art. 63, comma 1, n. 2, del d.lgs. 267/2000, atteso che, secondo quanto prospettato, l’interessato non riveste all’interno dell’Associazione né il ruolo di amministratore, né quello di dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento.

Per le medesime ragioni (mancanza del presupposto soggettivo) non pare comunque[3] potersi configurare nemmeno la causa di incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, n. 1, del citato decreto, il quale prevede che non può ricoprire la carica di amministratore comunale l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente.

Secondo quanto riferito, l’attività svolta dall’interessato non sembrerebbe configurarsi nemmeno quale incarico professionale di consulenza menzionato all’art. 63, comma 1, n. 3 del d.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che non può ricoprire la carica di amministratore locale ‘il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2)’ del medesimo comma.

Considerato che, in genere, per consulenza si intende una tipologia di attività professionale[4] altamente qualificata, a carattere tecnico/specialistico, nell’ambito di specifiche competenze[5], si suggerisce comunque all’Ente di valutare in modo specifico se la collaborazione prestata dall’amministratore in oggetto a favore dell’Associazione possa eventualmente, sulla base di ulteriori elementi di fatto, essere riconducibile alla fattispecie della consulenza.

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[1] Si precisa che nella fattispecie prospettata il vicesindaco è anche consigliere comunale.

[2] Cfr. parere del 30 dicembre 2014.

[3] Anche nell’eventualità che sussistano gli altri requisiti richiesti ai fini dell’incompatibilità.

[4] Cfr. Mariani, Menaldi & Associati, Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità negli enti locali, Nuova Giuridica, 2012, pag. 70.

[5] Cfr., ex multis, Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 34/2016.

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