Incompatibilità incarichi – Il dirigente non può essere eletto Amministratore comunale

Approfondimento di L. Boiero

L’art.  12,  comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013,  dispone che gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale e comunale sono incompatibili con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Sul contenuto della citata disposizione, l’Anac è intervenuta più volte per definirne il contenuto.
Dalla lettura di un recente parere (n. 642/2017) dell’Autorità, emerge che un dirigente con contratto a tempo indeterminato dall’anno  2005 di un  comune  sito nella Regione Lazio,  dal 22 maggio 2012, ricopre anche la carica di Sindaco di un  comune ubicato nella medesima regione.
Dall’istruttoria effettuata risulta che il Sindaco del Comune dove l’interessato esercita le proprie funzioni dirigenziali, con atto monocratico, del  luglio 2015 e successivo provvedimento del 19 agosto 2106, aveva  rinnovato al medesimo dirigente, le precedenti attribuzioni di funzioni settoriali  già svolte precedentemente.

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