Incentivi monetari per la polizia locale nel rispetto dei vincoli di spesa

Approfondimento di Livio Boiero

L’art. 56-quater introdotto dal nuovo CCNL Funzioni Locali 2016-2018 al comma 1, lettera c) prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi – nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, comma 4 lett. c) e comma 5, del d.lgs. n. 285/1992 – possano essere destinati a favore del personale della polizia locale, con erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di ordinario controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Agli addetti al lavoro, non sfugge certo che detta previsione non rappresenta alcuna novità, in quanto, sin dall’anno 2010, già il disposto dell’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel disciplinare la destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, tra l’altro, prevedeva e prevede che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti territoriali sia obbligatoriamente utilizzata per le specifiche finalità indicate ai commi 4 e 5-bis; quest’ultimo comma, in particolare, stabilisce, tra le possibili finalizzazioni della suddetta quota vincolata, anche quella del “…. finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187….”.

Normativa e giurisprudenza

Una previsione del genere, inserita in un contratto nazionale siglato da poco, ha fatto felice molti amministratori locali, sempre alla ricerca di possibilità di incentivare la Polizia Locale al fine di potenziare i servizi offerti quotidianamente dagli appartenenti alla stessa.

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