Incarichi professionali e copertura della spesa

Corte di Cassazione Civile 27/10/2016 n. 21763

La delibera con la quale un Comune conferisce un incarico professionale ed il contratto stipulato in base a tale delibera sono affetti da nullità, ex art. 284 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (applicabile “ratione temporis”), ove carenti del reale riferimento ai mezzi finanziari necessari al pagamento della corrispondente spesa per il compenso del professionista incaricato, all’uopo rivelandosi insufficiente il solo generico e formale richiamo (“possibilità di finanziamento a mezzo mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.”) a mezzi di copertura della stessa non effettivamente pertinenti alle opere deliberate.

Nelle deliberazioni degli enti locali che importino spese, l’indicazione del mezzo per farvi fronte deve tradursi, ai sensi dell’art. 284 del r.d. 3 marzo 1934 n. 383 nel riferimento ad un mezzo di copertura della spesa che sia attuale, certo e precisamente indicato; viceversa, la indicazione di un mezzo di copertura della spesa che sia ipotetico, solo possibile, indicato alternativamente e, comunque, non certo e non attuale comporta la nullità della deliberazione ai sensi dell’art. 288 dello stesso T.U.

 

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